CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2017, n. 28680
Tributi – ICI – Esenzione ex art. 7, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992 – Immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti la città metropolitana di Milano ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria, l’Ente impositore impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, relativa al mancato riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’ICI per l’anno 2008, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 lett. a) e comma 2 del d.lgs. n. 504/92, e dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero riconosciuto l’esenzione in capo all’ente contribuente, in violazione del principio di stretta interpretazione delle norme agevolative di natura tributaria, perché negli immobili oggetto di controversia, per l’anno in contestazione, non vi era stato un effettivo svolgimento dell’attività istituzionale dichiarata.
Il collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il ricorso è infondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte “In tema di ICI, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, a favore degli enti pubblici ivi indicati, spetta non soltanto se l’immobile, destinato esclusivamente ai compiti istituzionali, sia direttamente ed immediatamente impiegato per il loro svolgimento, ma anche ove lo stesso si trovi nella fase in cui vengono espletate le necessarie attività preparatorie, quali l’ottenimento di permessi o concessioni o l’indizione di gare d’appalto” (cass. n. 27086/16, n. 9787/17, la quale, seppur nella diversa ipotesi di cui alla lettera i), afferma che al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento, conta anche la fase preparatoria e strumentale.
Nel caso di specie, con accertamento compiutamente motivato da parte della CTR, l’immobile era stato effettivamente “destinato” ad attività istituzionali (nella specie, attività formative e spazi pubblici) dell’amministrazione pubblica di appartenenza (anche se soggetto ad intervento edilizio, v. p. 3 ricorso), come risulta dal certificato di destinazione urbanistica, riportato alla pagina 17 e 29 del controricorso, mentre in data 3.10.2006 era stato rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione delle opere strumentali al perseguimento delle predette finalità istituzionali e in data 28.5.2013, ne era stata richiesta l’agibilità (p. 19 e 27 del controricorso).
Il recente formarsi dell’orientamento giurisprudenziale in materia, giustifica la compensazione delle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale! dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
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