CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2017, n. 25795
Tributi – IVA – Liquidazione coatta amministrativa – Cartelle esattoriali – Notifiche
Rilevato che
Con sentenza in data 15 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale del Piemonte dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 2/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Cuneo che aveva accolto i ricorsi della Cooperativa Produttori Latte S. società cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, della Cooperativa Produttori Latte S.D. società cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa e della Cooperativa Produttori Latte S.T. società cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa contro le cartelle di pagamento IVA ed altro 1998-1999-2000-2001-2002.
La CTR osservava in particolare che l’appello doveva considerarsi tardivo, poiché ricevuto dal destinatario difensore domiciliatario delle società contribuenti il 7 marzo 2014, scadendone il termine finale di proposizione il 5 marzo 2014.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resistono con controricorso le società contribuenti.
Considerato che
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione degli artt. 3, 14, legge 890/1982, 16, commi 2, 3, 4, 5, d.lgs. 546/1992, 149, cod. proc. civ., poiché la CTR non ha considerato che il plico in busta chiusa contente l’atto di appello era stato consegnato al messo notificatore speciale in data 5 marzo 2014 e quindi tempestivamente.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che:
–«In tema di contenzioso tributario, l’art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell’Amministrazione tributaria; il comma quarto della cit. disposizione ha per oggetto solo atti dell’Amministrazione tributaria, prevedendo un’ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello» (Sez. 5, Sentenza n. 26053 del 30/12/2015, Rv. 638459 – 01);
–«In tema di notificazioni degli atti processuali, l’art. 16, comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel concedere all’ufficio o all’ente locale la facoltà di provvedere “alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria”, equiparata la figura del messo notificatore autorizzato a quella del messo comunale, il quale, nello svolgimento dell’incarico di notificazione svolge una funzione indipendente rispetto a quella dell’amministrazione di appartenenza, restando pertanto ad esso applicabili i principi generali con riferimento al momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario» (Sez. 5, Sentenza n. 4517 del 22/02/2013, Rv. 626388 – 01);
–«In tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell’appello, la notifica tramite il messo, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, equivale integralmente a quella effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, sicché, in caso di omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, non opera la comminatoria d’inammissibilità di cui all’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che si riferisce alle semplici raccomandate previste dall’art. 16, comma 3, del citato decreto, trovando applicazione la regola di cui all’art. 123, comma 1, disp. att. c.p.c., in virtù della quale l’ufficiale giudiziario, e quindi anche il messo notificatore, è onerato di dare immediato avviso scritto dell’avvenuta notificazione dell’appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata» (Sez. 5, Sentenza n. 14273 del 13/07/2016, Rv. 640538 – 01).
Pacifico in fatto che l’atto di appello è stato consegnato dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellante al messo notificatore l’ultimo giorno utile per la proposizione dell’appello stesso (5 marzo 2014), la sentenza impugnata contrasta con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali e va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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