CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 agosto 2017, n. 20635
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per revocazione
Fatti di causa
Il Fallimento C. S. I. Srl propone ricorso per revocazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza n. 18941/2015 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 24/09/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di accertamento emesso, per IVA, IRPEG ed IRAP dovute in relazione all’anno d’imposta 2003, a seguito di rettifica del reddito d’impresa, per illegittima detrazione dell’IVA, a fronte di fatture soggettivamente inesistenti a fini IVA, nonché, tra l’altro, per la mancata dichiarazione di componenti positivi di reddito non dichiarati, – è stata cassata la sentenza della C.T.R. impugnata nei limiti del motivo settimo, accolto, respinti i motivi primo, secondo e terzo e dichiarati inammissibili i motivi quarto (implicante vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, stante la mancata individuazione, nei motivi, di un fatto controverso, preclusa alla Corte una diversa valutazione in fatto, avendo i giudici d’appello sufficientemente motivato in ordine alla irrilevanza della documentazione probatoria offerta, proveniente dalla stessa “società inesistente” ovvero dalla società c.d. cartiera, partecipante alla frode carosello), quinto (per novità della questione), sesto (per applicazione della sopravvenuta disciplina di cui all’art. 71 septies 1.633/1941, come modificato dal d.lgs. 68/2003) ed ottavo (non avendo la ricorrente colto la ratio decidendi della sentenza impugnata della C.T.R., avendo i giudici d’appello ritenuto che l’Amministrazione avesse provato che i prezzi di trasferimento non erano corretti, essendo “il valore delle transazioni effettuate …inferiore al valore dei beni”, accertamento in fatto non censurato sotto il profilo dei ¡a sufficienza motivazionale).
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è state fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata,
Ragioni della decisione
1. Il Fallimento ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la svista percettiva posta in essere dalla Corte nell’avere dichiarato inammissibile il quinto motivo (inerente contestazione del rilievo sul mancato versamento dell’IVA sui c.d. contributo SIAE di cui all’art. 71 septies l. 633/1941, introdotto dal d.gs. 68/2003, entrato in vigore dal 29/04/2003. dopo il perfezionamento della vendita dei prodotti), per novità della questione, laddove la stessa era stata prospettata, negli esatti identici termini, nell’atto di appello, allegato ai fascicolo depositato in Cassazione; 2) con il secondo motivo, l’ulteriore errore di fatto consistito, in relazione alla dichiarata inammissibilità del sesto motivo del ricorso, nell’avere la Corte ritenuto dovuto il compenso SIAE, di cui all’art. 71 bis citato, malgrado la nuova normativa si potesse applicare solo per i prodotti venduti dopo il 29/04/2003, data di entrata in vigore del d.lgs. 68/2003, e, nella specie, i prodotti fossero stati venduti prima; 3) con il terzo motivo, altra svista percettiva compiuta dalla Corte, nella declaratoria di inammissibilità dei quarto motivo di ricorso, non avendo i giudici rilevato che le documentazione prodotta dalla contribuente, nei giudizio di merito, consisteva in fatture provenienti ad altri operatori di mercato, al fine di dimostrare che i prezzi praticati nella fornitura della ditta C. (c.d. società cartiera) erano “in linea con quelli di mercato”, cosicché la contribuente non poteva essere ritenuta consapevole del fatto che le operazioni erano soggettivamente inesistenti; 4) con il quarto motivo, l’ulteriore errore di fatto compiuto dalla Corte, nel dichiarare inammissibile l’ottavo motivo, malgrado mai l’Amministrazione finanziaria avesse dimostrato, nel giudizio di merito, un comportamento antieconomico tenuto dalla contribuente, in relazione al contestato transfer pricing.
2. Le censure sono tutte inammissibili.
L’errore revocatorio,, previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta dei mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi. Questa Corte (Cass. 17443/2008) ha chiarito che l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti ai suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere d- assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, cor esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali”.
Sempre questa Corte (Cass. 10466/2011) ha quindi precisare che “in tema di revocazione delle sentenze della Corte d Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.; potendo configurare l’eventuale omessa ed errata pronunzia soltanto un “error in procedendo” ovvero “in iudicando”, di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell’art. 391-bis cc civ. (Cass.5221/2009).
In ordine alla ritenuta inammissibilità di un motivo a ricorso, sempre questa Corte (Cass. 14608/2007) ha ritenuto che, presupponendo l’errore revocatorio, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, “un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione oc interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione”, non è possibile configurarsi “errore revocatorio nei giudizio espresse dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d’appello” (conf.Cass.9835/2012).
Nella specie, si tratta, per i motivi secondo, terzo e quarto del presente ricorso, di censure su valutazioni espresse da questa Corte.
Il primo motivo, con il quale si censura la declaratoria di inammisibilità del quinto motivo dei ricorso per cassazione, è inammissibile in quanto non emerge con evidenza dall’esame degli atti interni ai giudizio di legittimità.
La Corte, nella pronuncia in questa sede impugnata per revocazione, ha affermato, con specifico giudizio sulle risultanze processuali, che “dalla sentenza risulta che contribuente, in primo ed in secondo grado, aveva che non era stato provato dall’Amministrazione finanziaria che la vendita aveva riguardato beni non ancora prodotti ai momento della fatturazione: la diversa questione della irrilevanza della esistenza o meno dei beni al momento della vendita e della connessa fatturazione si palesa perciò nuova e la mancata trascrizione del motivo di appello non consente ulteriori verifiche”. Ora, il vizio revocatorio, va ribadito, deve emergere da atti interni al giudizio di legittimità (cfr, Cass. 4456/2015: “In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4) cod. proc. civ., deve presentare i caratteri dell’evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni ai giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d’ufficio.”).
3. Non può essere accolta neppure la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, formulata con riguardo alla fase rescissoria del giudizio, trattandosi di questione attinente al merito, già deciso da questa Corte con la sentenza oggetto di revocazione, ed essendo, peraltro, l’eventuale contrarietà all’ordinamento eurounitario non prevista quale causa di revocazione delle sentenze di questa Corte. Questa Corte, anche di recente, ha affermato che “il diritto dell’Unione europea, così come costantemente interpretato dalia Corte di Giustizia, non impone aI giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salva l’ipotesi, assolutamente eccezionale, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto Interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio del diritti conferiti dall’ordinamento comunitario. Pertanto, qualora f ricorso per cassazione sia inammissibile (nella specie, in quanto redatto mediante integrale riproduzione di una serie d: documenti, con brevissima narrazione riassuntiva e motivi non preceduti da alcuna esposizione sommaria del fatti) e la sentenza impugnata sia conseguentemente passata in giudicato, non è consentito il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia” (Cass.2046/2017).
4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato Inammissibile il ricorso per revocazione. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna r ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I, n. 228 nel 2012 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.