CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 agosto 2017, n. 20636

Tributi – Riscossione – Cartella di pagamento – Vizi di notifica

Fatti di causa

E. N. Spa propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Avv.to P.E. (che resiste con controricorso) e dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2043/28/2016, depositata in data 11/04/2016 e notificata ad E.N. in data 2/05/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di sollecito di pagamento e della correlata cartella di pagamento n. “06820100163192407/000”, emessa per IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 2006, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che la notifica della cartella non era stata validamente effettuata, in quanto, pur potendo il Concessionario della riscossione procedere alla notifica diretta a mezzo del servizio postale, la cartella era stata notificata, “con modalità assolutamente confuse” ed in violazione “delle norme in materia di notifiche … a soggetti, come nel caso è pacifico, temporaneamente assenti dal domicilio (irreperibilità c.d. relativa)”, presso il domicilio del contribuente, a mezzo posta raccomandata, con consegna “tentata il 12/04/2010”, successiva restituzione al mittente, per compiuta giacenza, ed affissione presso il Comune di Pioltello il “22/12/2010”, avviso al contribuente, a mezzo raccomandata, spedita il “17/02/2011” e non ritirata, per assenza temporanea del destinatario.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Ragioni della decisione

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 26 comma 4 e 60 comma 1° lett. e) DPR 600/1973, 149 c.p.c., 136 Cost. e 30 l. 11/03/1953, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto invalida la notifica, effettuate ai sensi dell’art. 60 lett. e) DPR 600/1973, applicando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 258 del 22/11/2012, di declaratoria di incostituzionalità della norma sopra richiamata (in deroga alle disposizioni dell’art.140 c.p.c.) in ipotesi di notificazione al destinatario solo temporaneamente assente, senza tener conto dell’inapplicabilità della pronuncia della Consulta ai rapporti già esauriti, quale quello in oggetto.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., avendo i giudici della C.T.R. omesso di pronunciarsi sulla questione, sollevata sin dal primo grado da essa E., di tardività dell’impugnazione.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, infine, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, dovendo ritenersi tardiva l’impugnazione della cartella, in quanto il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l’estratto di ruolo, messogli a disposizione a seguito di giudizio dinnanzi al TAR per conseguire l’accesso agli atti.

2. Preliminarmente, è fondata l’eccezione, sollevata dal contribuente P., di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, effettuata, ex art. 325 c.p.c., stante la notifica della sentenza impugnata, il 2/05/2016, ad E.N., in data 4/07/2016, oltre il termine di legge di gg. 60 (che scadeva venerdì 1/07/2016).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nel rapporto ricorrente/controricorrente P.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, nel rapporto ricorrente/intimata Agenzia delle Entrate, non avendo quest’ultima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente P., liquidate in complessivi € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R, n. 115 dei 2002, inserito dall’’art. 1, comma 17 della I. n. 228 de! 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.