CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25996
Accertamento redditometrico – Maggiore capacità contributiva accertata dall’ufficio – Accertamento di fatto operato insindacabile
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardivo, il contribuente impugna la sentenza della CTR del Lazio, in tema di accertamento redditometrico, per una maggiore capacità contributiva accertata dall’ufficio – per il 2006 e il 2007 – in ragione del possesso di una serie di beni indice, denunciando il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 38 comma 4 e ss del DPR n. 600/73, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, la CTR nel rigettare l’appello della parte contribuente, non avrebbe attribuito la giusta valenza probatoria alla documentazione prodotta che giustificava le spese e i beni posseduti e che sono stati, invece, contestati dall’ufficio come indice di maggior capacità reddituale e, quindi, contributiva. Secondo l’assunto del ricorrente, egli non è tenuto a dimostrare il vero e proprio “nesso causale” tra le disponibilità economiche e la loro compatibilità con il tenore di vita, secondo un’oggettiva destinazione, ma è sufficiente che dimostri un’astratta capacità reddituale.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo di ricorso è in via preliminare, inammissibile, in quanto sotto l’apparente censura di norme di legge, cerca, neppure troppo velatamente, una nuova valutazione dei fatti di causa.
Nel merito, sarebbe, comunque, infondato.
Infatti, secondo il costante orientamento, “…questa Corte (Cass. 8995/2014) ha poi ulteriormente chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, specificando che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati” Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente” (Cass. ord. n. 1455/16, 25104/14, 11082/17).
Nel caso di specie, la CTR con motivazione congrua ha esaminato tutta la documentazione esibita dal contribuente nei gradi merito (vendita di un immobile nel 1999, liquidazione di una polizza assicurativa nel 2007 – al di fuori, quindi, del periodo in contestazione -, esigui proventi da locazione, vendita-permuta di veicoli già di proprietà del ricorrente), e attraverso una disamina logica e coerente è pervenuta al convincimento che le presunzioni semplici di maggior capacità reddituale, non fossero state superate, di talché l’accertamento di fatto operato risulta insindacabile nella presente sede, con conseguente conferma della legittimità dell’accertamento dell’ufficio. In particolare, il ricorrente non ha documentato nei gradi di merito di aver “conservato” il denaro proveniente dalla vendita dell’immobile del 1999 fino agli anni oggetto di controversia (2005-2006) per l’acquisto dei beni indice contestati dall’ufficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a pagare le spese di lite del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida nell’importo di € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30118 - L'accertamento redditometrico si distingue, tuttavia, dalle altre metodologie di accertamento sintetico perché, a differenza di queste - che si fondano su presunzioni semplici in ragione delle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22846 - La disciplina del "redditometro" introduce una presunzione legale relativa imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni «l'esistenza di…
- Corte di Cassazione sentenza n. 16656 depositata il 23 maggio 2022 - La disciplina del “redditometro” introduce una presunzione legale relativa imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 agosto 2020, n. 17360 - In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6329 - Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva, i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 dicembre 2020, n. 27384 - In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…