CORTE DI CASSAZIONE ordinanza n. 1008 del 17 gennaio 2017
avverso la sentenza n. 6235/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 22/05/2015, depositata il 19/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.
Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis, cod. proc. civ. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione: « Con sentenza in data 22 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania, nella parte che qui rileva, accoglieva l’appello di Equitalia Sud avverso la sentenza n. 704/5/13 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva parzialmente accolto il ricorso di S. P. contro gli estratti di ruolo IRPEF, IVA, IRAP 2005/2006/2007/2008. La CTR osservava in particolare che l’atto impugnato non era autonomamente impugnabile, in quanto “atto interno” che poteva essere impugnato soltanto unitamente all’atto impositivo che lo portava a conoscenza del destinatario della pretesa fiscale.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il S. deducendo un unico motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate;
non si sono costituite le altre intimate.
Con l’unico mezzo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992.
La censura è fondata.
La questione della autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con il principio di diritto che «Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione» (Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015, Rv. 636309).
La sentenza impugnata in quanto non conforme a tale arresto merita di essere cassata. Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’ art. 375, cod. proc. civ. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a co per nuovo esame». Il Collegio condivide la relazione depositata. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, 1 dicembre 2016