CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 10481 del 27 aprile 2017
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della P. Autotrasporti srl (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto 1992/26/2014, depositata in data 1/12/2014, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, per maggiori IRES, IRAP ed IVA in relazione all’anno d’imposta 2005, a seguito di accesso presso la sede dell’impresa (coincidente con l’abitazione del legale rappresentante) e di verifica fiscale conclusasi con Processo Verbale di Constatazione redatto nel maggio 2010 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, dichiarando la nullità dell’atto impositivo per violazione dell’art.12 comma 5 L212/2000, essendovi stata permanenza dei verificatori nei locali dell’impresa per oltre 30/60 gg.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la controricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 12 comma 5, avendo i giudici della C.T.R. ricollegato al superamento del termine di legge di permanenza dei verificatori nei locali dell’impresa la sanzione della nullità dell’avviso di accertamento.
2. La suddetta censura è fondata, con assorbimento della seconda.
Questa Corte ha già affermato che “in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, nè la nullità di tali atti può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione” (Cass. n. 17002 del 2012; negli stessi termini Cass. n. 14020 del 2011 e Cass. n. 19338 del 2011).
L’ultima delle due pronunce ha evidenziato, riguardo alla “compiuta disciplina dettata dalla L. n. 212 del 2000 con riferimento ad eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante la ispezione”, che, in ipotesi anche di ingiustificata protrazione delle operazioni dì verifica, il contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi (art. 12, comma 4), può rivolgersi al Garante (art. 12, comma 6) il quale, in seguito alla segnalazione, esercita i poteri istruttori richiesti dal caso (art. 13, comma 6), richiamando “gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 12 della presente legge” (art. 13, comma 9), ed, ove rilevi comportamenti che “determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenza negative nei loro rapporti con l’amministrazione”, trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali “al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare” (art. 13, comma 11).
Questa Corte, anche di recente (Cass. 7584/2015), ha poi ribadito che “in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, nè l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati” (cfr. anche Cass. 24690/2014).
Si è inoltre precisato (Cass. 5315/2015) che la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, “non si riferisce alla durata delle attività di verifica ma alla durata della permanenza degli operatori civili e militari dell’Amministrazione finanziaria nella sede del contribuente” e, nella specie, la C.T.R. ha tenuto conto semplicemente della data di inizio della verifica (riguardante inizialmente l’anno 2007) e della data di consegna del P.V.C., come dedotto anche dalla ricorrente Agenzia delle Entrate.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, perchè proceda all’esame delle questioni rimaste assorbite. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata;
rinvia alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei p esente giudizio di legittimità.
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