CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 10984 del 5 maggio 2017

Rilevato che:

Con sentenza in data 23 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto da S. M. srl avverso la sentenza n. 9114/11/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA 2007.

La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato era adeguatamente motivato sia in ordine alla applicabilità dello studio di settore applicato sia a confutazione delle difese endoprocedimentali della società contribuente, con specifico riguardo alla contestata “antieconomicità” della sua gestione aziendale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. La ricorrente ha presentato memoria.

Considerato che:

Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta violazione degli artt. 39, primo comma, d.P.R. 600/1973, 36, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha disatteso la sua allegazione difensiva in ordine alla non applicabilità dello studio di settore basante l’avviso di accertamento impugnato.

Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, d.P.R. 600/1973, 54, secondo comma, d.P.R. 633/1972, poiché la CTR non ha correttamente valutato il merito della causa sul punto della contestata “antieconomicità” della sua gestione aziendale.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.

Va premesso che è pacifico in fatto che la società ricorrente esercita un’attività commerciale affatto particolare, trattandosi di una casa editrice di giochi da tavolo per i quali viene realizzata la versione italiana sia dal punto di vista linguistico che grafico. Orbene, ne deriva la non piana né scontata applicabilità dello studio di settore utilizzato con l’atto impositivo impugnato ossia il TM25A, relativo al codice attività 4664930 “commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli”, pacifico essendo che l’onere di provare tale fatto costitutivo della pretesa erariale grava sull’ Ente impositore (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016, Rv. 640541 – 01).

Tale punto di merito e di gravame non è stato adeguatamente affrontato dalla CTR, che conseguentemente ha falsamente (erroneamente) applicato le norme tributarie evocate nelle censure in esame, sia con riguardo al contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento, in rapporto alle controdeduzioni della contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale, sia in ordine alla stessa fondatezza meritale della pretesa fiscale portata dallo stesso e specificamente alla asserzione di “antieconomicità” della attività economica della società contribuente, non essendosi sotto tale profilo nemmeno considerato che la stessa si trovava in fase di start up. In accoglimento dei motivi proposti la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.