CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 12113 del 16 maggio 2017
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di (OMISSIS) di avviso di accertamento con il quale veniva constatata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente per l’anno 2007 ed il mancato versamento delle ritenute operate dalla (OMISSIS) in fallimento, la Commissione regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate confermava la decisione di primo grado che aveva parzialmente annullato l’atto impositivo.
In particolare, il Giudice di appello, ribadito che, nel caso in esame, le trattenute erano state effettuate ed il dipendente aveva ricevuto gli emolumenti al netto di imposta, riteneva che, per il divieto di doppia imposizione, non potesse operare la solidarietà passiva tra sostituto e sostituito.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione su due motivi.
Il contribuente non resiste.
A seguito di proposta ex articolo 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 2697 c.c.. Secondo la prospettazione difensiva la C.T.R. non aveva osservato i principi in tema di onere della prova, non considerando che spettava al contribuente dimostrare che il datore di lavoro avesse operato le ritenute d’acconto.
2.Con il secondo motivo si deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 64 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 35. La C.T.R., secondo la ricorrente, non aveva considerato che il lavoratore era obbligato solidale al pagamento delle somme dovute a titolo di ritenuta d’acconto, potendo questi rivalersi sul sostituto in caso di mancato versamento delle ritenute.
3.Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile, non avendo l’Agenzia ricorrente considerato che il giudice di appello aveva già valutato che il lavoratore aveva ricevuto la retribuzione al netto della ritenuta d’acconto che il sostituto aveva trattenuta e non versata. Si tratta di accertamenti di fatto che non possono essere contestasti con una censura di violazione di legge prospettata dall’Agenzia con riguardo al tema dell’onere della prova.
4. Il secondo motivo di ricorso e’, invece, manifestamente fondato. Questa Corte, in materia, ha affermato il seguente principio: “Il fatto che il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 64, comma 1, definisca il sostituto d’imposta come colui che “in forza di disposizioni di legge e’ obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri… ed anche a titolo di acconto” non toglie che anche il sostituito debba ritenersi fin dall’origine (e non già solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell’imposta: in tale qualità, anch’egli e’ pertanto soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l’abbia versata all’Erario, in tal modo esponendolo all’azione del fisco” (cfr. Cass. n. 14033/2006; Cass. n. 8653/2011, Cass. n. 24962/2010 Cass. n. 23121/2013, Cass. n. 19580/2014, Cass. n. 24611/2014 e Cass. n. 9933/2015; id. n. 12076/2016).
5.A tale principio non si e’ uniformata la C.T.R. che ha, nella sostanza, disapplicato il contenuto dell’articolo 64 citato, ritenendo che il sostituito, operando tale obbligazione solidale, sarebbe tenuto ad una doppia imposizione. Circostanza erronea proprio in relazione al diritto del sostituito di agire nei confronti del sostituto, senza che possa giocare alcun valore il richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 22, relativo al rapporto fra contribuente e fisco e non la questione della rivalsa del sostituito sul sostituto inadempiente.
6.Sulla base di tali considerazioni, va, pertanto, accolto il secondo motivo, rigettato il primo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Piemonte per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
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