CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 13075 del 24 maggio 2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, n. 354/28/11, pubblicata il 15 novembre 2011, con la quale era sta confermata la pronunzia della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva accolto il ricorso proposto da C. M. contro l’avviso di accertamento in materia di I.V.A., I.R.PE.F. e addizionale regionale per l’anno d’imposta 2005 emesso dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Caserta, con il quale era stata rettificata la dichiarazione dei redditi accertando un reddito di € 245.044,00 a fronte di quello dichiarato di € 43.512,00. Chiedeva la condanna del contribuente alla rifusione delle spese.

La Commissione Tributaria regionale rigettava l’appello sull’assunto che il contribuente avrebbe superato la presunzione di cui all’art. 32 comma 1 n. 2 D.P.R. 600/1973, come modificata dalla legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) alla luce dei nomi indicati e della contiguità parentale.

2. Con controricorso il contribuente deduceva che il ricorso è inammissibile per la mancata esposizione dei fatti e non autosufficiente.

Assumeva che la presunzione di cui all’art. 32 D.P.R. n. 600/1973 era stata superata dalla indicazione dei beneficiari dei prelievi e rilevava che la C.T.R. si era attenuta alla giurisprudenza di legittimità.

Infine rilevava che non vi era vizio di motivazione. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione dell’art. 32 D.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in quanto, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha erroneamente ritenuto che sia sufficiente l’indicazione dei nomi dei dei beneficiari per superare la presunzione di cui all’indicata norma, mentre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla documentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso in relazione all’art. 360 comma 5 cod. proc. civ. sulla ritenuta plausibilità della giustificazione fornita dal contribuente. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 32 D.P.R. 600/1973 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

2. Non è vero che nel ricorso manchi l’esposizione dei fatti in guisa da rendere inammissibile il ricorso, posto che nello stesso sono trascritte le motivazioni della sentenza impugnata.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18081 del 04/08/2010 Rv. 615112 – 01. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che aveva ritenuto sufficiente la generica giustificazione fornita dal contribuente, svolgente l’attività di amministratore di condominio, che i versamenti sui propri conti correnti fossero ricollegabili al pagamento da parte dei condomini degli oneri di gestione condominiale; conf. Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 29/07/2016 Rv. 640618 – 01). Il Collegio condivide tale assunto e ne consegue che non è sufficiente la indicazione dei beneficiari delle operazioni ma deve essere precisata la ragione delle operazioni in modo escluderne la riferibilità ad operazioni imponibili. Sotto tale profilo sono fondati anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli per nuovo giudizio. Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.