CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 14232 depositata il 7 giugno 2017
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 7 novembre 2013 la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto da F. P. srl in liquidazione avverso la sentenza n. 153/9/11 della Commissione tributaria provinciale di Firenze che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA ed altro 2004.
La CTR osservava in particolare che la ripresa fiscale riguardante l’imputazione di costi in violazione del principio di “competenza” era fondata così come quella riguardante la non inerenza dei costi per sponsorizzazioni. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.
L’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.
La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di norme di diritto, poiché la CTR ha ritenuto fondato il rilievo relativo alla competenza di costi. La censura è inammissibile.
Trattasi invero di questione di merito non sindacabile in questa sede se non quanto, al non dedotto, vizio motivazionale (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18237 del 24/10/2012, Rv. 624228 – 01). Con il secondo motivo la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poiché la CTR ha affermato la non deducibilità dei costi di sponsorizzazione per difetto di inerenza, così in particolare violando l’art. 90, comma 8, legge 289/2002.
La censura è fondata.
Va premesso che la questione dell’applicabilità dell’art. 90, comma 8, legge 289/2002 è “di merito” e deve essere comunque affrontata dalla CTR.
Ciò posto, bisogna ricordare che il testo normativo de quo dispone che «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Come già precisato da questa Corte (Sez. 5. n. 5720/2016), tale norma agevolativa ha introdotto una “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione, peraltro ponendo precise condizioni per la sua applicabilità e precisamente che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.).
Ebbene, la sentenza impugnata non ha valutato alcuno di tali requisiti, se non sommariamente quello di cui sub c) e quindi va cassata in relazione alla censura de qua, con rinvio allo stesso giudice di appello, in diversa composizione, affinchè completi l’esame della questione di merito in oggetto, secondo quanto sopra indicato ad interpretazione della disposizione legislativa citata.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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