CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 14943 depositata il 15 giugno 2017
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;
che F. S. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pisa. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso dello S. avverso una cartella di pagamento per l’anno 2007;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato che l’operato dell’Ufficio avrebbe dovuto reputarsi corretto, giacché la liquidazione dell’imposta effettuata dal sostituto non sarebbe stata vincolante per l’Ufficio stesso e, d’altronde, la nuova liquidazione, basata sui meri dati forniti dal contribuente e dal sostituto d’imposta, non avrebbe richiesto un preventivo avviso al contribuente;
Considerato:
che il ricorso è affidato a quattro motivi;
che, col primo, lo S. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 5 0 I. n. 212/2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché il contribuente, ancorché avesse fornito i dati per l’autotassazione, avrebbe comunque avuto diritto a ricevere un avviso bonario;
che, col secondo, il ricorrente si duole dell’omessa pronunzia sull’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impositivo, in violazione dell’art. 112 c.p.c., circa l’applicazione dell’art. 7 I. Ric. 2016 n. 10222 sez. MT – ud. 22-03-2017 -2- n. 212/2000 e dell’art. 3 I. n. 241/1990, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: il giudice di appello non si sarebbe pronunziato circa l’eccezione di difetto di motivazione della cartella esattoriale, avanzata nei gradi di merito;
che, col terzo, il contribuente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis DPR n. 600/1973, dell’art. 20 TUIR e dell’art. 23 comma 5 0 DPR n. 252/2005, in relazione all’art. 360 comma 10 n. 3 c.p.c.: il criterio di riliquidazione attuato con lo strumento del controllo formale ex art. 36 bis cit. non sarebbe stato sufficiente, in quanto sarebbe occorso un vero e proprio atto di accertamento;
che, col quarto, si invoca omessa pronunzia sull’eccezione di illegittimità degli interessi e sanzioni irrogate in violazione dell’art. 112 c.p.c. circa l’applicazione dell’art. 10 I. n. 212/2000, in relazione al disposto di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c.;
che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;
che il ricorso è fondato;
che il primo ed il terzo motivo – che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro evidente connessione logica – sono meritevoli di accoglimento;
che, in tema di riscossione delle imposte, l’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della Ric. 2016 n. 10222 sez. MT – ud. 22-03-2017 -3- dichiarazione (Sez. 6 – 5, n. 12927 del 22/06/2016; Sez. 6-5, n. 11000 del 20/05/2014);
che la CTR ha dunque errato nell’escludere l’onere dell’Amministrazione di procedere ad una preventiva comunicazione, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, che, in caso di tassazione separata, avrebbe appunto richiesto tale comunicazione;
che anche il secondo ed il quarto motivo, attenendo all’identico vizio di legittimità dedotto, possono essere trattati congiuntamente; che anch’essi sono fondati: il ricorrente ha espressamente specificato i punti delle proprie controdeduzioni nelle quali aveva riproposto alla CTR l’eccezione di difetto di motivazione della cartella esattoriale e di illegittimità degli interessi e sanzioni irrogate. A tali eccezioni, avanzate ex art. 346 c.p.c., i giudici di appello non hanno dato alcuna risposta;
che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinché proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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