CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 18499 depositata il 26 luglio 2017
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società M. M. s.a.s. di M. L. e C. impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Arcore relativamente alla omessa dichiarazione ai fini Tarsu per l’anno di imposta 2003. La commissione tributaria provinciale di Milano annullava l’avviso di accertamento in quanto notificato oltre il termine di legge e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Arcore affidato a due motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 70 e 71 del D. Lgs. 507/93 ed all’art. 1, comma 161, della legge 296/2006. Sostiene che l’avviso di accertamento derivante dall’omessa dichiarazione Tarsu per l’anno 2003 è stato spedito a mezzo posta raccomandata il 31 dicembre 2009, entro il quinquennio successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, sicché il Comune non era incorso in decadenza.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 60 dpr 600/73 e 4 della legge 890/1982. Sostiene che il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente. Nel caso di specie la spedizione dell’avviso di accertamento era stata effettuata con raccomandata del 31 dicembre 2009 e non rilevava il fatto che il plico fosse stato ricevuto dalla contribuente in data successiva.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. L’ art. 1, comma 161 I. 27.12.2006 n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato l’art. 1, comma 172 l. 296/2006, con decorrenza 1.7.2007 il previgente art. 71, c.l. D.lgs 507/93 che prevedeva, invece, il termine triennale. Il comma 171 del medesimo art. 1 I. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria. Nel caso che occupa il termine per la denuncia di cui all’art. 70 d. lgs. 507/93 scadeva, relativamente all’anno 2003, il 20 gennaio dell’anno 2004, per il che il termine per la notifica dell’avviso di accertamento scadeva il 31.12.2009, data nella quale l’avviso stesso risulta essere stato spedito per posta raccomandata. Ora, questo collegio intende dare continuità al condivisibile principio espresso dalla Corte di legittimità secondo cui ” In tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria. ” ( Cass. n. 22320 del 21/10/2014; Cass.n. 13432 del 27/07/2012 ). Ne consegue che l’avviso di accertamento spedito a mezzo di posta raccomandata il 31.12.2009 è tempestivo in relazione all’omessa dichiarazione Tarsu afferente l’anno di imposta 2003.
2. Dall’accoglimento del ricorso deriva che l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.
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