CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 19577 depositata il 4 agosto 2017
FATTI DI CAUSA
1.— Nell’anno 2006, l’Esatri s.p.a., concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Varese, notificò alla P. D. s.r.l. una cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni modelli 770S/2002 e Unico 2002 presentate, relativamente all’anno 2001, dalla B. s.r.l. (successivamente incorporata nella P. D. s.r.1.).
2.— Detta cartella fu impugnata dalla P. D. s.r.l. davanti alla Commissione tributaria provinciale di Varese (hinc: «CTP»), eccependo, tra l’altro, la nullità della stessa per l’incompetenza per territorio del concessionario che l’aveva emessa. La CTP rigettò il ricorso della contribuente.
3.— Avverso tale pronuncia, la P. D. s.r.l. propose appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc, anche: «CTR»), che lo rigettò. In particolare, la CTR, rilevato, in punto di fatto, che «la B. s.r.1., successivamente incorporata nella P. D. SRL, attuale appellante, aveva la sua sede legale a Varese fino all’ottobre 2002, e che, proprio a seguito dell’intervenuta fusione, si era trasferita in provincia di Brescia», in punto di diritto, dopo avere affermato che, in base al combinato disposto degli artt. 12 e 21 (recte: 24) del d.P.R. n. 602 del 1973, deve ritenersi che «i ruoli debbano essere trasmessi al Concessionario che dovrà eventualmente procedere all’esecuzione forzata, e cioè a quello dell’ambito nel quale il contribuente risiede nel momento in cui questa dovrà iniziare», escluse «tuttavia […] che una cartella, emessa e notificata da Concessionario non più competente per l’esecuzione, sia affetta da nullità». A giustificazione di tale conclusione, la stessa CTR argomentò che «la cartella […] non è ancora atto esecutivo, che compete in via esclusiva al Concessionario dell’ambito in cui risiede il debitore, ma costituisce una formale intimazione di pagamento, soltanto prodromica all’eventuale successiva esecuzione forzata», richiamando anche, «a conforto di tale interpretazione», «l’istituto della “delega”, in base al quale un Concessionario non più competente per l’esecuzione, può incaricare, dopo la notifica della cartella, quello dell’ambito dove risiede il debitore. Il quale non avrà l’onere di notificare una nuova cartella, ma soltanto il cosiddetto “avviso di mora”. Procedura che lascia intendere come la prima cartella debba essere ritenuta valida».
4.— Avverso tale sentenza della CTR, non notificata, ricorre per cassazione la P. D. s.r.l. (ora V. M. s.r.l.) che, dichiarando un valore del procedimento di € 163.212,14, affida il proprio ricorso, notificato all’Agenzia delle entrate e all’Equitalia Esatri s.p.a. il 23/24 dicembre 2010, a due motivi.
5.— L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, notificato il 31 gennaio/1° febbraio 2011.
6.— L’Equitalia Esatri s.p.a. non si è costituita.
7.— Il ricorso è stato successivamente fissato in camera di consiglio, ai sensi del comma 2 dell’art. 375 c.p.c., aggiunto dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.— Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione o la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 21-septies della legge n. 241 del 1990, per avere la CTR negato, in contrasto con tali disposizioni, che la cartella di pagamento emessa da un concessionario del servizio di riscossione territorialmente incompetente — quale è, nella specie, quello per la Provincia di Varese, tenuto conto che, ai sensi degli artt. 12 e 24 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 1 e 3 del d.lgs. n. 112 del 1999, la competenza a emettere la cartella di pagamento spetta al concessionario «nel cui ambito territoriale risulta la sede legale e conseguentemente il domicilio fiscale della società» e che la P. D. s.r.1., già dal 12 ottobre 2002, aveva la propria sede legale nella Provincia di Brescia — non è nulla.
2.— Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia «motivazione insufficiente e/o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», lamentando che i giudici del giudizio di appello, dopo avere «interpretato correttamente le norme del DPR della riscossione che fissano la competenza dei concessionario della riscossione», poi «illogicamente, illegittimamente e contraddittoriamente […] ritengono che la cartella emessa e notificata dal concessionario non competente non sia affetta da nullità», conclusione «assolutamente inconcepibile e contraddittoria», raggiunta «forse […] ignoran[d]o le norme di diritto amministrativo sulla nullità degli atti emessi da un ufficio incompetente», asserendo, «in maniera del tutto inconferente […] che la cartella non è atto esecutivo ma una semplice intimazione di pagamento» e operando un riferimento all’istituto «di nessuna attinenza» della delega.
3.— Il primo motivo è fondato, nei termini che seguono, con assorbimento dell’esame del secondo. Il suddetto primo motivo pone la questione di diritto se la cartella di pagamento emessa da un concessionario del servizio di riscossione (e, ora, da un agente della riscossione) territorialmente incompetente sia affetta da nullità (come ritenuto dalla società ricorrente) o no (come affermato dalla CTR). Dalla sentenza impugnata risulta che la società contribuente aveva la sede legale (e, quindi, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, il domicilio fiscale) nella Provincia di Brescia sin dall’ottobre del 2002 e che la Esatri s.p.a., che emise e notificò, nell’anno 2006 — precisamente, secondo quanto affermato dalla ricorrente nel ricorso e non contestato dalla controricorrente, il 22 agosto 2006 — la cartella di pagamento era concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Varese. Ciò posto, la sentenza impugnata ha correttamente individuato la competenza territoriale del concessionario del servizio di riscossione in relazione al domicilio fiscale del contribuente (affermando, di conseguenza, del pari correttamente, che la cartella di pagamento impugnata era stata emessa e notificata alla contribuente da un concessionario privo di competenza, in quanto avente, quale ambito territoriale di operatività, la Provincia di Varese, là dove la detta contribuente aveva il domicilio fiscale nella Provincia di Brescia). Questa Corte ha infatti più volte affermato che, ai sensi degli artt. 12, comma 1, e 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 — secondo cui, rispettivamente, «L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce» e «L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce […]» — la competenza territoriale a emettere la cartella di pagamento si determina in base al criterio della correlazione tra l’ambito territoriale di operatività del concessionario (ora agente della riscossione) e il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo (Sez. 5, sentenze n. 8049 del 2017 e n. 20669 del 2014, secondo la quale ultima il detto criterio «appare del tutto coerente con il sistema della riscossione coattiva dei tributi a mezzo ruolo, e si giustifica in considerazione delle esigenze di speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto che, nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento, si instaura un rapporto diretto tra il contribuente e tale organo della riscossione (competente a ricevere i pagamenti ed a rilasciare le relative quietanze; competente ad iniziare l’espropriazione)»). La sentenza impugnata è, invece, erronea là dove asserisce che la cartella di pagamento emessa da un concessionario del servizio di riscossione territorialmente incompetente non è invalida. Con la menzionata sentenza n. 8049 del 2017, questa Corte ha già statuito l’illegittimità dell’atto (nella specie, un fermo di beni mobili registrati) emesso, in violazione del criterio determinativo della competenza stabilito dai citati artt. 12, comma 1, e 24, comma 1, del d.P.R. n.602 del 1973, da un concessionario operante in un ambito territoriale diverso da quello in cui è compreso il domicilio fiscale del contribuente e, perciò, territorialmente incompetente; conclusione che vale, all’evidenza, anche per la cartella di pagamento (emessa da un concessionario del servizio di riscossione territorialmente incompetente), atteso che gli artt. 12, comma 1, e 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, delimitano la competenza per territorio del concessionario con riguardo, in generale, a tutti gli atti successivi alla consegna del ruolo, inclusa, quindi, la cartella di pagamento. Tale illegittimità della cartella di pagamento emessa da un concessionario del servizio di riscossione territorialmente incompetente discende dal fatto che la competenza per territorio a emanare gli atti di riscossione, così come quella a emanare gli atti di accertamento (per i quali ultimi la competenza è attribuita, ex art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, «all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata»), in quanto definisce e delimita, in base a previsioni di legge, il potere spettante a ciascun ufficio — che lo può quindi esercitare esclusivamente nell’ambito della propria circoscrizione territoriale — non può essere derogata al di fuori delle ipotesi espressamente previste (in tema di invalidità dell’atto di accertamento emesso da un ufficio territorialmente incompetente, ex plurimis, Sez. 5, sentenze n. 11170 del 2013 e n. 5358 del 2006). Alla luce di quanto precede, nessun fondamento hanno gli argomenti spesi dalla CTR a sostegno della validità della cartella di pagamento emessa da un concessionario territorialmente incompetente, in particolare quello secondo cui «la cartella […] non è ancora atto esecutivo, che compete in via esclusiva al Concessionario dell’ambito in cui risiede il debitore, ma costituisce una formale intimazione di pagamento». Il fatto che la cartella di pagamento «non [sia] ancora atto esecutivo» non esclude infatti che, ai sensi delle generali previsioni degli artt. 12, comma 1, e 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, essa possa essere legittimamente emanata soltanto dal concessionario che opera nell’ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale. Del tutto inconferente è, poi, il richiamo — operato dalla stessa CTR — all’istituto della delega. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla P. D. s.r.l. Dalla soccombenza consegue la condanna di ciascuna delle parti resistenti (Agenzia delle entrate ed Equitalia Esatri s.p.a.) al pagamento, in favore della ricorrente P. D. s.r.1., delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; condanna ciascuna delle resistenti (Agenzia delle entrate ed Equitalia Esatri s.p.a.) al pagamento, in favore della ricorrente P. D. s.r.1., di C 5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
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