CORTE DI CASSAZIONE  ordinanza n. 1971 del 25 gennaio 2017

In fatto e in diritto

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, nel confermare la decisione di primo grado, ha annullato la cartella notifica a M. G. ritenendo non validamente notificato l’avviso di accertamento prodromico.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art.60 c.1 lett.b) bis dPR n.600173 e dell’art.19 c.p.c., è manifestamente fondato nei termini di seguito esposti. Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario-Cass.n.26501/2014;Cass.n.12181/2013; v. pure Cass. nn.16164/2003 e 12181/2013 ove si è chiarito che per tale forma di notificazione da ultimo indicata non è necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa-. Orbene, nel caso di specie la CTR ha ritenuto che l’avviso di accertamento consegnato alla moglie — per come risulta dall’atto riprodotto a pag.3 del ricorso per cassazione- richiedesse parimenti le formalità di cui all’art.139 c.p.c., discostandosi dai principi espressi da questa Corte.

Sulla base di tali il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 7.12.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.