CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 20303 depositata il 23 agosto 2017
Rilevato che:
1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap dell’anno di imposta 2007, emessi all’esito di indagini bancarie e finanziarie, la C.T.R. ha respinto l’appello avverso la pronuncia di prime cure favorevole al contribuente, in quanto, trattandosi di un accertamento induttivo, “il disconoscimento di parte dei costi perché ritenuti generici e non documentati” era stato “insufficientemente motivato dall’Ufficio”, solo per la “mancata risposta al questionario” ;
2. l’amministrazione ricorrente censura la decisione per “violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) bis e 32, co. 1, n. 2, D.P.R. 600173, dell’art. 109 del D.P.R 917/ 86 nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.”, per non avere la C.T.R. considerato che “la ricostruzione induttiva dei costi si era fondata su dati presuntivamente ricostruiti dall’Agenzia, a seguito del mancato riscontro del questionario ritualmente inviato al contribuente sul quale, per l’effetto, gravava l’onere di fornire la prova”, “atta a giustificare i componenti negativi di cui al rigo RG20 … (“altri componenti negativi”);
3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.
Considerato che:
4. va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 8/02/2016, poiché il termine ex art. 327 c.p.c., cadente di sabato (6/02/2016), è stato prorogato di diritto al successivo lunedì 8/02/2016, ai sensi dell’art. 155, co. 4 e 5, c.p.c.;
5. il ricorso è anche fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 397 del 1973 e del D.P.R. n. 398 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente; inoltre, poiché nei poteri dell’amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi eiposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, l’onere della prova dell’inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi “(Cass. 23 febbraio 2010, n. 4334; 30 dicembre 2010, n. 26480” (ex plutimis, v. anche Cass. sez. V, n. 11881/17; 19537/16, che ha cassato la sentenza con la quale il giudice tributario si era limitato a “fondare l’inerenza del costo sul mero collegamento all’attività produttiva (i costi sarebbero rilevanti per il sol fatto di risultare dai verbali del consiglio di amministrazione della contribuente”; cfr. Cass. n. 25317/14 e n. 20679/14);
6. la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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