CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 21243 depositata il 13 settembre 2017
RITENUTO CHE:
Con ricorso alla CTP di Avellino, Addonozio Marilena, medico convenzionato con il SSN, impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’irap per l’anno di imposta 2006.
L’istanza si fondava sulla assenza del requisito dell’autonoma organizzazione nelle modalità di svolgimento della professione in quanto i beni impiegati erano quelli strettamente necessari e l’impiego di una dipendente part-time non avrebbe influito sul requisito dell’autonoma organizzazione.
L’ufficio eccepiva che la presenza di un collaboratore, per il quale la contribuente aveva sostenuto spese per 11.758 euro in un anno, costituiva indice della sussistenza del presupposto impositivo.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che la presenza di un solo collaboratore con mansioni ausiliarie non integrasse il presupposto di imposta. Appellava l’ufficio e la CTR respingeva l’appello confermano l’assenza del presupposto impositivo.
Ricorre in cassazione l’ufficio sulla base di un unico motivo, con ricorso notificato agli eredi della contribuente, rappresentati dalla tutrice Alterisio Maria Pia, i quali non si sono costituiti.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e 3 d Ivo 446 del 1997 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto la presenza di un collaboratore a tempo parziale, ma stabile, esclude la occasionalità della collaborazione.
Il motivo è infondato. Come statuito di recente da questa Corte a Sezioni Unite, ai fini irap, integra autonoma organizzazione l’ impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529 – 01) . L’avvalersi di lavoro altrui, quindi, non è automaticamente indice di autonoma organizzazione, ma lo è solo quando il lavoro di cui ci si avvale abbia determinate caratteristiche. La CTR, nell’affermare che l’utilizzo di personale anche in una attività autonoma non integra necessariamente il presupposto dell’imposta se lo stesso non prevale sul lavoro intellettivo del contribuente, ha espresso un principio che appare, nella sostanza, sulla stessa linea.
Ha ritenuto che nel caso di specie, sulla base di un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro della contribuente non integrassero i presupposti dell’imposta.
Il ricorso, nel quale, invece, si invoca il principio per cui l’impiego non occasionale di lavoro altrui vale, di per sé solo, ad integrare il requisito della autonoma organizzazione deve, pertanto, essere respinto.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
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