Corte di Cassazione ordinanza n. 21580 depositata il 18 settembre 2017
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa ad un avviso d’accertamento in tema d’Irpef per il 2007, per una ripresa a tassazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici di cui al cd. redditometro, ex art. 38 comma 5 del DPR n. 600/73, lamentando, per quanto d’interesse, la violazione dell’art. 43 del DPR n. 600/73, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto decaduto l’ufficio dall’azione accertativa, perché l’avviso d’accertamento, ai sensi del primo comma della norma di cui alla rubrica, doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello nel quale andava presentata la dichiarazione per l’anno 2007, da effettuarsi, quindi, nel 2008, in quanto, la stessa CTR ha ritenuto che il modello 770 presentato dal datore di lavoro, valeva come dichiarazione che, quindi, non poteva ritenersi omessa, in riferimento alla maggiore capacità contributiva accertata che, invece, secondo l’ufficio, poiché non dichiarata, andava, invece, considerata omessa, così che il termine per la notifica dell’avviso d’accertamento era quello di cui al comma 2 dell’art. 43 cit. , cioè, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo è fondato.
Infatti, nella presente vicenda, è pacifico che il contribuente non abbia presentato alcuna dichiarazione dei redditi (modello unico ovvero 730), così come è pacifico che sia stato inviato solo il modello 770 da parte del datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, attestante esclusivamente l’imputabilità in capo all’odierna parte ricorrente della disponibilità di redditi da lavoro dipendente e ciò nel 2008 per i redditi relativi al 2007. Tuttavia, dalla parte narrativa del ricorso risulta in maniera pacifica che il Sig. SG abbia dichiarato redditi, tramite il sostituto d’imposta, per € 8.510,00 che non giustificavano il possesso nel biennio 2007-2008 di due autovetture e una moto di grossa cilindrata, nonché l’acquisto di un’abitazione principale, che in quanto manifestazioni di ricchezza non dichiarata, hanno determinato da parte dell’ufficio la ricostruzione induttiva del reddito che richiedeva, a quel punto, la presentazione di apposita dichiarazione dei redditi per gli anni in contestazione, che, invece, non fu presentata, con conseguente termine per l’amministrazione di notificare l’avviso d’accertamento in quello più ampio di cui al comma 2 dell’art. 43 cit. (31 dicembre del quinto – e non quarto – anno successivo), pertanto, l’avviso d’accertamento impugnato, che afferiva all’anno d’imposta 2007 e notificato il 24.12.2013 è stato tempestivo.
La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale della Toscana, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.
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