CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 22025 depositata il 21 settembre 2017
Rilevato che:
1. con riguardo ad avviso di accertamento per Irpef e Add. Com. Reg. dell’anno d’imposta 2008, recante la rideterminazione del reddito del contribuente sulla base del cd. redditometro, l’amministrazione ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 38 DPR 600/73 e del DM 10.9.1992″ — laddove la C.T.R. ha affermato che “per determinare la capacità contributiva della famiglia deve farsi riferimento al reddito di tutti i partecipanti, complessivamente, evitando di riferire gli indici di capacità contributiva ad uno solo dei componenti del nucleo familiare” — osservando che in realtà, “aifini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche, assume rilevanza la disponibilità dei beni e servizi indicati nella tabella allegata allo stesso decreto ministeriale” in capo alla singola persona fisica, e non ad una “entità autonoma e allo stato giuridicamente inesistente ai fini fiscali quale è la famiglid’, e comunque “nel caso di specie gli indici di capacità contributiva venivano imputati all’effettivo titolare e il reddito accertato sinteticamente attraverso tali indici veniva diminuito dai redditi prodotti e dichiarati dai familiari del contribuente, considerando, dunque, l’apporto degli stessi al tenore di vita accertato dall’Ufficio”;
2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che:
3. il ricorso, esente dal vizio di inammissibilità per difetto di autosufficienza sollevato dal controricorrente, è fondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte in base al quale il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, che disciplina, fra l’altro, il metodo di accertamento sintetico del reddito, prevede — nel testo vigente ratíone temporis (tra la 1. n. 413/91, e il d.l. 78/10, convertito in 1. 122/10) — “da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (comma 5), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Resta salva, in ogni caso, ai sensi dell’art. 38 cit., comma 6, la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori: Cass. n. 5365 del 2014), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. nn. 20588 del 2005, 9539 del 2013)” (ex multis, Cass. Sez V, n. 4793/17; Cass. Sez. VI-5, n. 1385/17);
4. la sentenza impugnata si è discostata da detto orientamento, poiché la rilevanza della situazione familiare opera ai fini non già della disponibilità dei beni e servizi indici di capacità contributiva, bensì dell’incidenza dei redditi percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare, nel caso di specie debitamente considerata, come emerge dall’avviso di accertamento riprodotto tra le pagine 3 e 4 del ricorso;
5. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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