CORTE DI CASSAZIONE ordinanza n. 25472 del 12 dicembre 2016

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue: A società unipersonale a r.l. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate, che si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n.1697/49/15 con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato respinto il ricorso della contribuente. La Corte affermava anzitutto che non è motivo di nullità della cartella emessa ex art. 36 bis Dpr 600/73 l’omissione della comunicazione al contribuente dell’esito dei controlli automatici disposti sulle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sui redditi.

Rilevava che in ogni caso risultava che l’Agenzia aveva comunicato alla contribuente con raccomandata A/R l’avviso bonario, come documentato dalla produzione dell’Agenzia.

Riteneva altresì infondate, nel merito, le doglianze del contribuente, in quanto la cartella opposta conseguiva dalla stessa dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente, dalla quale risultava che, in base al c.d. test di operatività, questa avrebbe dovuto dichiarare un reddito minimo , superiore a quello indicato nel quadro RN.

 Con i due motivi di ricorso che, in quanto connessi vanno unitariamente esaminati, la contribuente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Bis Dpr 600/73 e dell’art. 30 1.724/1994 , in relazione all’art. 360 nn.3) e 4) cpc, lamentando che la CTR abbia erroneamente affermato la sussistenza dei presupposti per l’emissione di cartella ex art.36 bis Dpr 600/73, non risultando che la stessa sia fondata su meri errori materiali o di calcolo. I motivi appaiono fondati. Risulta infatti che l’importo per il quale è stata emessa la cartella ex art. 36 bis Dpr 600/73 era stato indicato dal contribuente unicamente quale risultato del test di operatività ( rigo RN6 Colonna 1) e non anche quale reddito effettivamente percepito. Orbene, come questa Corte ha già affermato, in materia di società di comodo, i parametri previsti dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 35 del dl. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto ( Cass.21358/2015).

Non appare dunque ravvisabile nel caso di specie la sussistenza del presupposto di cui all’art. 36 bis Dpr 600/73, che è ammissibile solo quando l’importo sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolversi questioni giuridiche (Cass.11292/2016; 20431/2014). Il risultato del c.d. test di operatività non può dunque ritenersi di per sé idoneo a legittimare l’emissione della cartella ex art. 36 bis Dpr 600/73 senza la previa emissione di un avviso di accertamento ex artt. 38 e SS. Dpr 600/73, costituendo il valore del test di operatività un dato meramente presuntivo, sulla base del quale il contribuente ben potrà fornire la prova contraria contestando le risultanze dei parametri e degli indici di cui al citato art. 30 L.724/1994. 1,a sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma il 19 ottobre 2016