CORTE DI CASSAZIONE ordinanza n. 25856 del 19 dicembre 2016

È nulla per difetto di forma la sentenza della Commissione tributaria regionale nella quale il giudice di merito si sia limitato a esporre lo svolgimento del processo e a riportare i motivi di appello e le controdeduzioni della parte appellata, concludendo con la mera affermazione secondo cui “La Commissione ritiene infondato l’appello”, senza illustrare i motivi della decisione.

In fatto

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di S. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 597/25/2015, depositata in data 26 03/ 9 013, con la quale  – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiore IRPF dovuta in relazione all’anno di imposta 2006, per effetto della contestazione di una plusvalenza da cessione (unitamente a Vittoria Fabio) di terreni, ai sensi dell’art.67 del TUIR, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

A seguito di deposito di relazione  ex articolo 380 bis c.p.c., stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata. La controricorrente ha depositato memoria.

In diritto

1. 1 La ricorrente lamenta, con il primo morivo, la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per mancanza del requisito motivazionale, in violazione agli artt. 61 e 36 comma 2 n. 4 Dlgs 546/1992, 112 e 13 9 c.p.c. e 111 Cost. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente lamenta, nel merito, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.67 DPR 917/1986 e 7 l. 1448/2001, dovendo, ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale oggetto di lite ( il versamento di imposta sostitutiva a seguito di rivalutazione dell’immobile oggetto di future cessioni), il versamento nei termini dell’imposta dovuta, sulla base di perizia del bene, e la compilazione nella dichiarazione dei redditi del quadro R M, entrambi mancali nella fattispecie.

2. 1 La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda. Questa Corte (Cass. 28113/2013) ha, da ultimo, ribadito che “in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli art. 36 e 61 del dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonchè dell’art. 118 dis . att. cod. proc. civile la sentenza della commissione tributaria reionale completamente carente delle illustrazioni critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare, “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “Thema decidendum”  e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivaione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione della infondatezza dei motivi di gravame”

In sostanza, la sentenza d’appello deve essere cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consenta in alcun modo di ritenere che l’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’ esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (ass. 7268/06, 15483/08, Cass.7347/2012). Nella specie, la C.T.R, nella sentenza impugnata  dopo l’esposizione dello svolgimento del processo, senza peraltro indicazione delle argomentazioni usate dai giudici della C.T.P. per accogliere il ricorso del contribuente, e dopo avere riportato i motivi di appello dell’Agenzia delle Entrate  e le controdeduzioni dell’appellata, così conclude: “La Commissione ritiene infondato l’appello”.

Alla stregua di tali premesse, la sentenza gravata va giudicata nulla, per difetto del requisito di forma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1932, art. 36, n. 4 (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61), perché risulta completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Veneto.

Così deciso, in Roma, il 09/04/2016.

 

Articoli correlati

Sentenza immotivata è nulla per difetto di forma – Cassazione ordinanza n. 25856 del 2016

Per la Corte di Cassazione  la sentenza della Commissione tributaria regionale è nulla per difetto di forma nel caso in...

Leggi il saggio →

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 febbraio 2017, n. 4359 – IRAP – Assenza di dipendenti, di collaboratori, di beni strumentali – Modeste spese per compensi a terzi – Presupposto – Autonoma organizzazione – Non sussiste

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 febbraio 2017, n. 4359 Tributi - IRAP - Assenza di dipendenti, di collaboratori, di...

Leggi il saggio →

CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 969 del 20 gennaio 2016 – Per rapporti esauriti devono intendersi quelli in relazione ai quali sia intervenuta una preclusione che li abbia resi irretrattabili e quindi insensibili anche ad eventuali pronunce di illegittimità costituzionale

CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 969 del 20 gennaio 2016 TRIBUTI - SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO - PLUSVALENZA DA ALIENAZIONE DI...

Leggi il saggio →

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 aprile 2017, n. 9204 – Visto di conformità irregolare rilascio – Redditi prodotti da immobili di interesse storico-artistico costituiscono ricavi

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 aprile 2017, n. 9204 Professionisti - Dottore commercialista - Visto di conformità - Irregolarità...

Leggi il saggio →

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 giugno 2017, n. 14599 – Contenzioso tributario e contenuto della sentenza – Motivazione apparente – Nullità

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 giugno 2017, n. 14599 Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Contenuto della sentenza...

Leggi il saggio →