CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 2922 del 3 febbraio 2017

Riconoscimento del credito IVA anche se non indicato in dichiarazione

In fatto e in diritto

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Piemonte indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio contro la decisione di primo grado con la quale era stata annullata la cartella di pagamento notificata alla società SIS srl relativa al disconoscimento di un credito IVA per l’anno 2006, non indicato nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2006

La società contribuente ha resistito con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata. Il ricorso, incentrato sull’impossibilità di riconoscimento del credito IVA non indicato nella dichiarazione relativa all’anno al quale si riferisce il credito stesso, ammissibile in rito, è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte-sent.n.17757/2016, depositata 1’8.9.2016- hanno di recente ritenuto che «La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili».

Orbene, a detto principio si è puntualmente attenuta la CTR, riconoscendo la tempestività della indicazione del credito IVA relativo all’anno 2006 contenuto nelle liquidazioni periodiche, affermando altresì il carattere incontestato dell’esistenza del credito, in relazione al contegn dell’Ufficio, che non ha contestato il contenuto delle dichiarazioni infrannuali.

l ricorso va quindi rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione all’intervento chiarificatore delle S.U.

PQM

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c. Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso il 7.12.2016