CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 3414 del 8 febbraio 2017
Inammissibile la modifica della “causa petendi”
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del di. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR della Puglia, con sentenza n. 229/1/15, depositata il 4 febbraio 2015, non notificata, accolse parzialmente l’appello proposto dal sig. Francesco Piscazzi nei confronti del Comune di Bari, avverso la sentenza della CTP di Bari, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento per TARSU per gli anni dal 2007 al 2011 compreso, dichiarando il giudice d’appello dovuta la TARSU solo per l’anno 2011.
Avverso detta pronuncia Il Comune di Bari ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
Con il primo motivo, l’ente impositore denuncia erroneità ed insufficienza di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Violazione dell’art. 111 Cost. per motivazione carente ed apparente. Il motivo è inammissibile, come eccepito dal controricorrente, sia perché il vizio motivazionale è prospettato in termini d’insufficienza della motivazione, ciò che nella nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è precluso dinanzi a questa Corte, come chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza 7 aprile 2014, n. 8053 e successive pronunce conformi, sia perché sostanzialmente il ricorrente Comune lamenta l’erronea valutazione di un documento (nota AMIU allegata all’avviso di accertamento), omettendo di riportarne il contenuto onde porre la Corte in condizione di esercitare il sindacato richiesto. A ciò consegue che il motivo incorre in palese difetto di autosufficienza (oltre alle pronunce citate dalla controricorrente, tra le altre, cfr. Cass. sez. 3, 29 marzo 2007, n. 7767).
Quanto al secondo motivo, nel quale il ricorrente Comune cumula due ordini diversi di censure (violazione e falsa applicazione di legge in relazione al regolamento TARSU del Comune di Bari ed agli artt. 70 e 71 del d. lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), esso è del pari inammissibile, essendo incentrato sulla deduzione della ritenuta applicabilità di una categoria diversa, categoria 18 (altre aree ad uso privato, produttive di rifiuti, non costituenti accessori o pertinenze di locali tassati) rispetto a quella, n. 4 (locali adibite a officine elettromeccaniche e laboratori artigianali), oggetto della pretesa manifestata al contribuente con l’atto impositivo, ritenuta dal giudice di merito non applicabile alla fattispecie concreta, per la quale ha ritenuto invece applicabile la categoria 13 del regolamento, trattandosi di attività di ricovero di caravan e roulotte svolta in area scoperta recintata.
È noto, infatti, che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la motivazione di cui all’avviso di accertamento delimita, oltre che il petitum, la ragione fondante, di fatto e di diritto, della pretesa impositiva, donde li’impossibilità di una sua sostituzione o integrazione da parte dell’Amministrazione in corso di giudizio (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23248). Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di legge, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5600,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori, se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13.