CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 7592 depositata il 23 marzo 2017
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest’ultima aveva parzialmente accolto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2008.
Nella sua decisione la CTR ha affermato, per un verso, che l’Ufficio avrebbe fatto uso del potere integrativo, senza la ricorrenza del presupposto richiesto dall’art. 43 comma 3 0 DPR n. 600/1973 (sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, non conosciuti e non conoscibili al momento dell’originario atto accertativo) e, per altro verso, che la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio sarebbe stata difficilmente ipotizzabile, a causa della conflittualità dei rapporti del V. con il resto della compagine societaria.
Il ricorso è affidato a due motivi.
Col primo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 43 comma 30 DPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Assume l’Agenzia che, ai fini dell’esercizio del potere integrativo, l’elemento nuovo sarebbe stato costituito dall’accertamento di un reddito di capitale, derivante dalla partecipazione del V. alla B. W. s.r.l.
Col secondo, si invoca la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 DPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La CTR avrebbe errato nel ritenere privi di efficacia probatoria gli elementi presuntivi dedotti nell’atto impositivo e nell’attribuire effetti determinanti agli elementi forniti da controparte.
Entrambe le censure sono fondate.
Per un verso, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati non ancora in possesso dell’ufficio fiscale che ha emesso l’avviso di accertamento al momento dell’adozione di esso, costituiscono, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. , 600 del 1973, elementi sopravvenuti, che legittimano l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, dovendosi limitare il contenuto preclusivo della norma al solo divieto di fondare il suddetto avviso integrativo sulla base di una mera rivalutazione o di un maggior apprendimento di dati già originariamente in possesso dell’ufficio procedente (Sez. 5, n. 576 del 15/01/2016).
Nella specie, agli accertamenti sulla VSM Immobiliare s.r.l., che avevano dato luogo al primo accertamento, si erano aggiunti quelli successivi a carico della B. W. s.r.I., che costituivano sicuramente un elemento nuovo e che avevano originato il secondo avviso, mentre il terzo avviso non era un atto integrativo, bensì un atto di rettifica in autotutela, non disciplinato dunque dai presupposti di cui all’art. 43 DPR n. 600/1973.
Per altro verso, in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. (Sez. 5, n. 15824 del 29/07/2016; Sez. 6 – 5, n. 25271 del 28/11/2014).
Invero, la presunzione dell’Ufficio si appoggiava agli accertamenti a carico delle due società, di cui il V. era socio, mentre gli elementi addotti dalla CTR per giustificare il superamento della suddetta presunzione – anche a voler prescindere dall’errore della sentenza impugnata, circa la sostanziale inversione dell’onere della prova – è legato ad elementi probabilistici ed astratti (la conflittualità del contribuente con gli altri soci), del tutto inconsistenti per dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore.
S’impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per nuova valutazione alla CTR Puglia, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21808 depositata l' 11 luglio 2022 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13839 depositata il 3 maggio 2022 - Nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, tuttavia, il socio potrà fare valere le proprie ragioni nel…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14147 - L'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso nei confronti dei soci conservano, ciascuno, la propria autonomia, contrariamente a quanto si verifica…
- Corte di Cassazione sentenza n. 31467 depositata il 3 dicembre 2019 - All'amministrazione delle finanze va riconosciuto il potere di adottare in via di autotutela sostitutiva atti modificativi di precedenti statuizioni favorevoli al contribuente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 marzo 2022, n. 9005 - Nel giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso da parte dell'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 11 d.p.r. n. 1124 del 1965 l'Istituto può chiedere in appello una somma maggiore di quella pretesa…
- Servizio idrico integrato e società miste - Esposto in ordine alla gestione del Servizio idrico integrato nel comune di S. da parte della società mista A. s.c.p.a. - ANAC - Delibera n. 258 del 13 giugno 2023
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…