CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 8770 del 5 aprile 2017
Accertamento induttivo – Licenza taxi – Dichiarazione dei redditi – Omessa presentazione.
Massima:
E’ invalido, per violazione dell’obbligo di motivazione, l’avviso di accertamento relativo all’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento di una licenza taxi, che operi un mero rinvio, per la determinazione del valore accertato, ad “indagini di mercato svolte attraverso vari operatori dell’informazione specializzati nel settore, nonché ad indagini poste da autorevoli quotidiani economici”, senza alcuna allegazione o specifica riproduzione dei documenti richiamati, trattandosi di una generica indicazione, che preclude al contribuente di potersene avvalere ai fini difensivi ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di esaminare il merito della pretesa fiscale.
Testo:
1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento induttivo, per omessa presentazione della dichiarazione, del reddito imputabile all’avvenuta cessione di una licenza taxi – considerata dall’Ufficio come cessione d’azienda e negata dal contribuente che sosteneva di aver lavorato come socio di una cooperativa e che nel caso di specie vi era stato solo un cambio di intestazione della licenza operata dal Comune, mentre oggetto di compravendita era stata solo l’autovettura adibita a taxi – controversia conclusasi positivamente per il contribuente nei gradi di merito;
2. Ritenuto che il contribuente non si è costituito;
3. Lette le conclusioni scritte depositate il 6 marzo 2017 dal Sostituto Procuratore Generale R. S. con le quali si chiede il rigetto del ricorso;
4. Considerato che i motivi di ricorso, da valutare congiuntamente per ragioni di connessione logica, denunciano, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il fatto che il giudice di merito, pur dando rilievo alla circostanza che nel caso il contribuente non avesse presentato la dichiarazione, ha poi affermato l’insufficienza del solo elemento indiziante rappresentato dalla cessione della licenza, senza l’indicazione di ulteriori elementi, e la genericità con la quale l’accertamento attribuisce alla cessione della licenza il valore di C 150.000,00 «sulla base delle indagini “effettuate attraverso siti internet specializzati” omettendo di fornire qualsiasi altra idonea indicazione tale da consentire al contribuente di contro dedurre»;
5. Considerato che le censure sono fondate, in particolare con riferimento all’ultimo profilo ora evidenziato, sulla base del principio affermato da questa Corte in una fattispecie similare: «è invalido, per violazione dell’obbligo di motivazione, l’avviso di accertamento relativo all’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento di una licenza taxi, che operi un mero rinvio, per la determinazione del valore accertato, ad “indagini di mercato svolte attraverso vari operatori dell’informazione specializzati nel settore, nonché ad indagini poste da autorevoli quotidiani economici”, senza alcuna allegazione o specifica riproduzione dei documenti richiamati, trattandosi di una generica indicazione, che preclude al contribuente di potersene avvalere ai fini difensivi ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di esaminare il merito della pretesa fiscale» (Cass. n. 25946 del 2015);
6. Considerato che il ricorso deve essere, quindi, rigettato e che in ragione della mancata costituzione della parte intimata non si debba provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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