CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 9825 del 19 aprile 2017

premesso che:

I – Bevere Gaetano ricorre avverso la decisione emessa dalla CTR della Campania sez. staccata di Salerno, che aveva ritenuto fondato e legittimo l’accertamento del maggior reddito ai fini IVA, IRPEF ed IRAP del professionista per l’anno 2003, deducendo, con un unico articolato motivo ai sensi dell’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 ed omessa e insufficiente motivazione per non aver il giudice d’appello valutato le giustificazioni fornite dal contribuente;

considerato che:

– è infondata, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del controricorso, avendo l’Agenzia contrastato il motivo di ricorso, contestandone, in termini sintetici ma argomentati, l’ammissibilità e la fondatezza;

– il motivo di ricorso, pur partitamente sviluppato secondo i vizi lamentati, si traduce, in realtà, in una complessiva contestazione della motivazione e del percorso argomentativo della decisione della CTR, deducendo, da un lato, l’inadeguatezza degli elementi presuntivi, già introdotti dal fisco, considerati dal giudice, e, dall’altro, l’insufficiente valutazione della documentazione contabile e bancaria prodotta dal ricorrente;

– la sentenza, peraltro, è immune dal censurato vizio avendo la CTR, con una valutazione unitaria, apprezzato una pluralità di fatti e specificamente:

a) le risultanze bancarie, da cui, nella prospettiva più favorevole al contribuente, emergeva, tenuto conto della cointestazione con terzi soggetti, un importo non minore di euro 90.000,00 a favore del contribuente, sì da rendere prive di rilievo e decisività le “giustificazioni” del contribuente (difettanti, in ogni caso, di autosufficienza attesa la mancata puntuale riproduzione della documentazione dedotta);

b) l’esistenza di un reddito da partecipazione di 83.240,00 euro e di un reddito di partecipazione di euro 1.399,00, a fronte di un superiore accumulo bancario e pur in costanza del soddisfacimento delle esigenze familiari;

c) l’entità e il numero dei pedaggi autostradali fatturati, indice di una significativa attività del professionista a fronte, nel medesimo periodo, dell’assente fatturazione di compensi ed in assenza di ulteriori spiegazioni idonee a giustificare i viaggi;

d) la conservazione di una partita IVA con espletamento, tuttavia, di una sola (e modesta) attività professionale, sì da indurre “fortemente a presumere la percezione di ricavi ben più consistenti a titolo personale”;

– la CTR, poi, con un ragionamento logico e coerente, ha ritenuto tale complesso di elementi “tutti insieme … significativi di una attività professionale intensa e proficua, i cui compensi non sono stati riportati nella dichiarazione dei redditi”, apparendo, dunque, la doglianza più diretta a fornire una interpretazione contrapposta a quella del giudice di merito in vista di una nuova autonoma inammissibile valutazione dei fatti da parte della Corte;

ritenuto pertanto che:

– il ricorso va respinto e le spese di questo giudizio regolate per soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente anche l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/20020

P.Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di questo giudizio, che liquida in euro 7.000,00, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.