CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 giugno 2017, n. 13886

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Passività fallimentari (accertamento del passivo) – Formazione dello stato passivo – Esecutività dello stato passivo – Domande di insinuazione tardiva – Termine per l’impugnazione – Decorrenza – Decreto di esecutività – Fondamento

Fatti di causa

Viene proposto ricorso, sulla base di un motivo, contro il decreto del Tribunale di Teramo, che ha dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione tardiva allo stato passivo del Fallimento L.P. s.r.l., proposta da Equitalia Centro s.p.a.

Ha ritenuto il Tribunale che il ricorso in opposizione allo stato passivo delle domande tardive fosse inammissibile, perché intempestivo, in quanto – avendo già il giudice delegato, all’udienza del 26 giugno 2013, dichiarato esecutivo lo stato passivo stesso, disponendo la comunicazione ai sensi dell’art. 97 legge fall., anche se non aveva ancora esaurito l’esame di tutte le domande tardive, avendo egli differito l’udienza di verifica per alcuni crediti – la successiva approvazione dello stato passivo «in forma modificata» in data 16 gennaio 2014, della quale era stata data ulteriore comunicazione ai creditori, non era valsa a dare corso ad un nuovo termine per impugnare il medesimo, ai sensi dell’art. 99 legge fall., anche considerato che i motivi a giustificazione del ricorso erano da ricondurre alle ragioni di esclusione indicate nel primo provvedimento.

Resiste con controricorso la procedura.

Pervenuto il ricorso alla sezione Sesta-I, questa lo ha rimesso alla sezione semplice.

La controricorrente ha depositato la memoria di cui all’art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. – Con l’unico motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 95-97, 99 e 101 legge fall., avendo il tribunale ritenuto che il termine per l’impugnazione decorresse dal 28 giugno 2013, quando, tuttavia, il procedimento non era ancora concluso, mancando l’esame delle ultime domande di insinuazione: invero, gli art. 95, u.c., e 96, quarto [rectius, quinto] comma, legge fall, dispongono che la dichiarazione di esecutività segua all’esame di «tutte le domande»; né si ammette una esecutività «in via progressiva» dello stato passivo, avendo il procedimento di verificazione dei crediti necessariamente natura unitaria.

2. – Il motivo è fondato.

2.1. – Il ricorso pone la questione se il procedimento per la trattazione delle domande di insinuazione tardiva debba essere unitario, escludendosi l’approvazione frazionata dello stato passivo (ad integrazione del decreto di approvazione dello stato passivo delle domande tempestive), oppure se sia possibile procedere a successive approvazioni frazionate, con ogni conseguenza circa i termini per l’impugnazione.

2.2. – Con riguardo al procedimento di verificazione delle domande di ammissione tempestive, la legge prevede, all’art. 96 legge fall., che, se le operazioni non possano esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvii la prosecuzione «a non più di otto giorni», e che, terminato «l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria», per l’art. 97 legge fall., poi, il curatore «immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti».

Il procedimento di accertamento dello stato passivo si conclude dunque con il decreto di esecutività, avverso il quale sono previsti rimedi impugnatori tipici. Il modello procedimentale tracciato si articola in varie scansioni, aventi ciascuna una propria identità strutturale, ma non sostanziale, ed inscindibilmente collegate, le quali si fondono nel provvedimento finale, rispetto al quale assolvono ad una funzione solo preliminare, prodromica ed interlocutoria.

Dunque, questa Corte ha affermato che il giudice delegato, sia se provvede a stilare il progetto dello stato passivo, sia quando procede alla sua verificazione nell’adunanza, pronunzia provvedimenti che non contengono statuizioni incidenti sulle posizioni sostanziali portate al suo esame dai creditori, poiché il suo potere cognitivo non si esaurisce con tali determinazioni, singolarmente considerate, ma unicamente con il decreto di esecutività, nel quale confluiscono e che le assorbe (Cass. 17 gennaio 2003, n. 650): il decreto di esecutività dello stato passivo «costituisce l’esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato, fattispecie esclusiva dell’effetto esecutivo dello stato passivo» (così Cass. n. 650 del 2003, cit.).

Nello stesso senso, l’esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo ha indotto il legislatore a configurare l’opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva, di cui all’art. 98 legge fall., come rimedio impugnatorio avverso il decreto di esecutività dello stato passivo: il legislatore ha configurato l’azione del creditore come impugnazione del predetto decreto di esecutività e regolato il procedimento in modo rigorosamente unitario, onde si nega una opposizione al passivo “anticipata” rispetto al deposito del decreto di cui all’art. 97 legge fall. (Cass. 15 gennaio 2010, n. 559).

Al riguardo, occorre chiarire (in parziale dissenso da Cass., sez. lav., 11 luglio 2016, n. 14099) che il provvedimento di esecutività dello stato passivo segue all’esame di tutte domande di ammissione, purché tempestive, essendo il relativo procedimento unitario. È vero senz’altro, cioè, che il decreto di esecutività dello stato passivo, come affermato da tale precedente, presupponga «sia stato completato l’esame di tutte le domande, restando escluso che, in relazione alle domande man mano esaminate nella prima udienza e nelle successive udienze di rinvio, possano essere adottati altrettanti decreti di esecutività, unico essendo il provvedimento contro il quale sono ammesse le impugnazioni di cui all’art. 98 legge fall.» e che «la procedura di accertamento del passivo è destinata a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il decreto di esecutività emesso dopo l’esame di tutte le domande e la formazione dello stesso passivo»: ma il principio va precisato nel senso che esso si attaglia – come meglio ora si dirà – a ciascun procedimento di esame delle domande, l’uno avente ad oggetto le tempestive e l’altro le tardive.

2.3. – Per quanto attiene le domande di insinuazione tardiva, esse vanno decise secondo le previsioni dell’art. 101 legge fall.

Il procedimento di ammissione tardiva è equiparato dal legislatore, sotto il profilo strutturale e funzionale, a quello ordinario: la presentazione delle domanda di ammissione in via tardiva apre, invero, una specifica ed ulteriore verifica, retta dalle medesime regole.

Dispone, infatti, l’art. 101, quarto comma, legge fall.: «Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’art. 95. Il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive un’udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza. Il curatore dà avviso[,] a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell’udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99».

Dunque, da un lato, la norma configura un autonomo procedimento, che riguarda le insinuazioni tardive e che si modella su quello delle domande tempestive; dall’altro lato, essa indica, nell’ambito del procedimento stesso, la possibilità del mero “frazionamento” dell’udienza di trattazione, le quali dunque, a fini di efficienza della trattazione delle domande di ammissione, ben potranno essere più d’una, ma non prevede invece la parziarietà del decreto che decide sulle domande tardive, sebbene trattate in più udienze, il quale sembra allora più adeguato reputare necessariamente unico, come per le domande tempestive; se, poi, per le domande tardive sia stata fissata una stessa udienza di trattazione, la decisione delle medesime dovrà essere necessariamente unitaria.

2.4. – A questo punto, occorre concludere che il termine per l’impugnazione, secondo il combinato disposto degli artt. 97 e 99 legge fall., decorre dalla comunicazione della dichiarazione di esecutività riguardante l’intero stato passivo, e non da comunicazioni che ineriscano a ciascuno o ad alcuni crediti soltanto.

Né l’esistenza, eventuale, di un o più atipici decreti di esecutività dello stato passivo, pronunciati prima ancora di avere esaurito l’esame di tutte le domande, potrebbe indurre a diversa conclusione, in forza del menzionato principio della necessaria unitarietà di approvazione di esso, che trova fondamento nell’esigenza di potenziale contraddittorio c.d. incrociato di tutti i creditori, legittimati ad interloquire su tutte le domande proposte: onde resterebbe irrilevante una “doppia” o “tripla” approvazione dello stato passivo medesimo.

Il decreto di esecutività dello stato passivo anche per le insinuazioni tardive è, in altri termini, l’esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato; laddove i precedenti provvedimenti sono, invece, elementi interni alla fattispecie progressiva in cui si scandisce la procedura di accertamento del passivo, destinato a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il suddetto decreto di esecutività ed insuscettibili, perciò, sia di autonoma efficacia lesiva, sia di anticipata impugnativa.

2.5. – Alla stregua degli esposti principi, la ricorrente non avrebbe potuto impugnare il provvedimento interinale a natura meramente preparatoria ed interno ad una delle fasi in cui si articola il procedimento di accertamento dello stato passivo, che non era di esso conclusivo.

Quali che siano stati i contenuti ultronei, il provvedimento del 25 giugno 2013 – la cui esistenza ha fondato la pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione emessa dal tribunale – risulta assunto dal giudice delegato nel corso del procedimento di accertamento dello stato passivo ed era solo indicativo della determinazione che l’organo suddetto intendeva assumere in ordine a taluni crediti, fra cui quello dell’odierna ricorrente, ma non certo definitivo, attesa la ivi disposta «esclusione» della decisione in ordine ad alcune istanze e la successiva dichiarazione di esecutività dello stato passivo in data 16 gennaio 2014. Risultando, dunque, lo stato passivo dichiarato esecutivo e depositato in tale ultima data, con successiva comunicazione da parte del curatore, da questa decorreva il termine per l’impugnazione.

3. – Il ricorso va, pertanto, accolto, con la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio innanzi all’ufficio di merito, cui si demanda, altresì, la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Teramo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.