CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 agosto 2017, n. 19274
Contratto di lavoro autonomo – Riconoscimento della natura subordinata del rapporto – Soggezione al potere direttivo del datore – Accertamento
Fatti di causa
Con sentenza del 29 maggio 2012, la Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bolzano, rigettava la domanda proposta da A.W.S. nei confronti della T.I.S., avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, formalizzato con un contratto di lavoro autonomo relativamente al periodo 1.9.2006/31.8.2007 ma di fatto proseguito oltre la prevista scadenza fino al 14.3.2008 e la declaratoria di illegittimità del recesso intimatole in quest’ultima data con applicazione della tutela reale ex art. 18 I. n. 300/1970 o, in subordine, dell’indennità di cui all’art. 1 I. n. 108/1990.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, da un lato, non provata la subordinazione, valutata, stante l’irrilevanza degli indici sintomatici, esclusivamente in relazione alla ricorrenza dell’elemento essenziale della soggezione al potere direttivo del datore, dall’altro, qualificabile, sul piano formale e sostanziale, il rapporto come collaborazione a progetto e, pertanto, il rapporto stesso legittimamente cessato per il recesso intimato, stante l’irrilevanza del suo protrarsi oltre la scadenza per l’inoperatività della conversione in contratto di lavoro subordinato ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Walter, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso la Società.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte territoriale disatteso il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in relazione alla qualificazione del rapporto in termini di parasubordinazione non prospettata in giudizio dalla Società e non fatta oggetto di contraddittorio fra le parti.
Il vizio di contraddittoria motivazione è dedotto dalla ricorrente con il secondo motivo ancora una volta in relazione alla qualificazione del rapporto come parasubordinato operata dalla Corte territoriale in motivazione, in contrasto con quanto, a detta della ricorrente, emergerebbe dal dispositivo dell’impugnata sentenza.
Il vizio di motivazione è ulteriormente dedotto nel terzo motivo in relazione all’incongruità logica del giudizio espresso dalla Corte territoriale circa la non ravvisabilità nella specie della subordinazione.
Ancora un vizio di motivazione è prospettato nel quarto motivo per aver la Corte territoriale, in sede di accertamento dell’effettiva volontà negoziale delle parti, valutata anche alla stregua della sua successiva esecuzione, condotto il medesimo, discostandosi dal nomen iuris dedotto in contratto dalle parti ed omettendo il ricorso agli indici sintomatici della subordinazione.
Con il quinto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. n. 276/2003 in una con il vizio di motivazione, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto e l’incongruità logica della statuizione con la quale la Corte territoriale si pronunzia per la regolarità formale del contratto qualificato a progetto pur a fronte dell’asserita insussistenza di tale requisito ed a prescindere dal protrarsi della sua durata oltre la prevista scadenza.
I cinque motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, atteso che, esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui al primo motivo, per essere la qualificazione giuridica del rapporto questione di competenza del giudice, il relativo giudizio è stato condotto dalla Corte territoriale, in consonanza con l’orientamento accolto da questa Corte, con riferimento agli elementi identificativi della subordinazione (con particolare riferimento alla soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore) cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel quarto motivo, ha correttamente riconosciuto rilievo prioritario rispetto agli indici che, pur rivestendo valore sintomatico della natura subordinata del rapporto, tuttavia risultano compatibili con una prestazione di lavoro autonomo, derivandone, sulla base di un iter argomentativo da ritenersi, diversamente da quanto la ricorrente assume con le peraltro generiche censure di cui al secondo ed al terzo motivo, scevro da qualsiasi vizio logico e giuridico, il convincimento della non ravvisabilità nella specie della subordinazione e, di contro, della riferibilità del rapporto alla figura della collaborazione coordinata e continuativa qualificata dalla riconducibilità ad un progetto (identificato nello svolgimento della specifica attività di consulenza commessa alla ricorrente, conclusione di cui la ricorrente contesta la legittimità, del resto in modo apodittico, sostenendo l’essere quell’attività connessa alla realizzazione del fine produttivo), progetto, a sua volta, considerato, con argomentazione qui neppure fatta oggetto di specifica impugnazione, idoneo a legittimare il protrarsi della collaborazione anche oltre il termine originariamente convenuto, con conseguente esclusione dell’applicabilità della conversione del contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
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