CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 dicembre 2016, n. 24682
Lavoro – Pagamento maggiorazione – Prestazione di lavoro domenicale
Fatto
Con sentenza 25 ottobre 2010, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello principale di I.M. s.p.a. e dichiarava inammissibile, per rinuncia, quello incidentale di T.F. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva parzialmente accolto la domanda di condanna della società datrice al pagamento, in proprio favore a titolo di maggiorazione per prestazione di lavoro domenicale, della somma di € 477,99 (anziché di quella richiesta di € 1.107,76), oltre rivalutazione, interessi e spese.
A motivo della decisione, la Corte territoriale negava che la possibilità di fissazione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica prevista dalla legge (art. 9, terzo comma d.lg. 66/2003) ne escludesse la maggiore onerosità, anche secondo consolidato insegnamento di legittimità, con sua conseguente ristorabilità con una maggiorazione (non già del 30% ai sensi dell’art. 138 CCNL Terziario vigente, come richiesto dalla lavoratrice e invece escluso dal Tribunale, ma) del 15%: non in applicazione diretta del CCNL rinnovato in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro tra le parti (che essa prevedeva espressamente per il lavoro domenicale), ma in via equitativa, ad integrazione della maggiorazione spettante per legge (arg. ex art. 2109, primo comma c.c.) e non prevista dalla contrattazione collettiva dell’epoca.
La Corte subalpina neppure riteneva necessario valutare il trattamento contrattuale complessivo, per inderogabilità della previsione legislativa nella lacunosità del CCNL: senza alcuna nullità di clausole collettive, per la mancanza nel CCNL Terziario 2004 di una disciplina in ordine alla maggiorazione per il lavoro ordinario domenicale, pertanto integrabile dal giudice a norma dell’art. 1374 c.c.
Con atto notificato il 24 gennaio 2011, I.M. s.p.a. ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; T.F. è rimasta intimata.
Motivi della decisione
Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9, terzo comma d.lg. 66/2003, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per la sua previsione della possibilità di fissazione del riposo di ventiquattro ore consecutive del lavoratore in giorno diverso dalla domenica e attuato mediante turni per il personale (come nella specie, di vendita al minuto di ipermercato) addetto alle attività rientranti nelle lett. f) e g): di rispettivo richiamo dell’art. 7 I. 370/1934, relativo ad aziende di vendita al minuto e in genere rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico e dell’art. 11 d.lg. 114/1998, di libera determinazione dagli esercenti degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio; senza alcun riferimento normativo a compenso retributivo del lavoro domenicale, per la prevalenza delle esigenze tecniche ed organizzative aziendali, in funzione di mantenimento dei livelli occupazionali, su una supposta maggiore penosità del lavoro domenicale, non più corrispondente al mutato costume sociale.
Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 I. 370/1934, 144 e 137, secondo comma CCNL Terziario, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per l’omessa considerazione dell’espressa previsione di eccezione alla coincidenza del riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive con la domenica per le “attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità”, tra le quali quella di un ipermercato: con la coerente piena liceità della scelta di lavoro domenicale, condivisa con il personale dipendente, senza compenso aggiuntivo, previsto soltanto dal CCNL Terziario 2007 – 2010, successivo al periodo lavorativo di T.F., non applicabile retroattivamente, in assenza all’epoca di alcuna previsione, non potendo il giudice interferire nella concertazione sociale.
Con il terzo, la ricorrente deduce vizio di contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., sulla corresponsione della maggiorazione retributiva per il lavoro domenicale, pure nella verificata carenza di alcuna disposizione né legislativa, né contrattuale, per giunta su disposizione del CCNL successivo.
I tre motivi illustrati, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati.
Deve essere in proposito richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, meritevole di continuità in quanto condiviso dal collegio, secondo cui il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice (Cass. 8 novembre 2013, n. 25196; Cass. 20 settembre 2013, n. 21626; Cass. 7 giugno 2011, n. 12318; Cass. 24 febbraio 2008, n. 2610).
E la Corte territoriale ha esattamente applicato le norme denunciate, sulla base di un chiaro ancoraggio normativo nell’art. 2109, primo comma c.c. (per le ragioni esposte al primo capoverso di pg. 6 della sentenza), non specificamente confutato dalla ricorrente.
Dalle superiori discende allora coerente il rigetto del ricorso, senza l’assunzione di alcun provvedimento sulle spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
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