CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 marzo 2018, n. 4981
Collaborazione coordinata e continuativa – Riqualificazione del rapporto come subordinato – Contributi previdenziali – Cartella esattoriale – Regolarità della notifica – Data di notifica mancante e busta contenente il ruolo priva di data e di timbro – Non sussiste – Notifica eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento – Data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 674/2010, depositata il 5 novembre 2011, rigettava l’appello proposto dalla C. Regionale Emilia-Romagna avverso la sentenza che aveva respinto la sua opposizione alla cartella esattoriale notificata da Gest Line S.p.A., ora Equitalia Centro S.p.A., e con la quale era stato intimato di pagare all’INPS la somma di euro 20.790,97, a titolo di contributi scaturenti dalla riqualificazione, come subordinato” del rapporto di lavoro intrattenuto con A.G. sub specie di collaborazione coordinata e continuativa. A fondamento della decisione la Corte accertava la regolarità della notifica della cartella effettuata il 24 febbraio 2004, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 d.p.r. 602 del 1973, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede sociale dell’appellante a mano di persona fisica qualificatasi addetta all’ufficio o all’azienda della C.; e dichiarava, quindi, la tardività dell’opposizione alla cartella proposta dalla C. in data 9 aprile 2004, oltre il termine di 40 giorni di cui all’articolo 24 del decreto legislativo numero 46 del 1999.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la C. Regionale Emilia-Romagna con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste Equitalia Centro S.p.A. con controricorso, l’Inps ha depositato delega in calce alla copia notificata del ricorso.
Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo il ricorso lamenta la violazione falsa applicazione dell’articolo 160 e dell’articolo 148 c.p.c.. Mancata applicazione dell’articolo 60, comma 1 d.p.r. numero 600/1973 e dell’art.26 del d.p.r. n. 602/1973; vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver ritenuto la regolarità della notifica nonostante che la cartella opposta non riportasse la data di notifica e che anche la busta contenente il ruolo fosse priva di data e di timbro.
1.2. Va premesso che la Corte d’appello ha accertato che la cartella in questione sia stata notificata in data 24 febbraio 2004 mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ex articolo 26 d.p.r. 602/1973. Questa norma prevede :” La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune.
L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto”.
1.3. Pertanto, alla stregua del chiaro disposto dell’art. 26, comma 1 cit. va affermato che la notifica della cartella va considerata come avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento ed inoltre che nella stessa ipotesi, la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica. Tanto risulta altresì confermato dalla giurisprudenza di legittimità che si è consolidata in questi termini: “In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione” (Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009). Inoltre nella stessa direzione si è espressa la sentenza n. 6395 del 19/03/2014, secondo la quale: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”. (In senso conforme pure Cass. n. 4567 del 06/03/2015 e n. 20918 del 17/10/2016).
1.4. La giurisprudenza di questa Corte ha, altresì, chiarito che in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta unicamente mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale, salva l’applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento “dell’’onus probandi”, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e la tempestività della pretesa (Sez. 5, Sentenza n. 23213 del 31/10/2014).
1.5. Alcun argomento contrario a questo reiterato indirizzo giurisprudenziale può essere desunto dalla recente sentenza n. 5691/2017 (richiamata dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. e dal p.g. nella sua requisitoria), con la quale questa stessa Sezione della Corte Cassazione in diversa fattispecie – in cui non si discuteva di una notifica effettuata ai sensi dell’art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – ha affermato- che la tardività del ricorso non potesse essere dichiarata nell’ipotesi in cui la copia della cartella esattoriale notificata all’opponente non fosse stata compilata in nessuna sua parte (cassando pertanto una sentenza in cui si sosteneva che il ricorso tardivo sanasse l’accertata nullità della notifica).
2.- Col secondo motivo il ricorso deduce la violazione falsa applicazione dell’art. 148 e dell’art. 160 c.p.c. e vizio di motivazione della sentenza atteso che, oltre a non essere stata indicata la data in cui era avvenuta, la consegna era stata effettuata a persona non vincolata da rapporto di lavoro continuativo e, comunque, non tenuta alla distribuzione della posta del destinatario poiché era emerso nell’istruttoria di primo grado, che la consegna del plico fosse stata effettuata nelle mani della signora B.R., dipendente del Centro servizi C. Srl di Ferrara che, per incarico del datore di lavoro, prestava la sua attività anche a favore di C. Emilia-Romagna tenendo la contabilità della stessa e di società dalla stessa possedute; la B. aveva, infatti, dichiarato: “io in genere non provvedo a ritirare documenti né a rispondere al telefono quando è presente la segretaria dipendente della C. regionale”.
2.1. Il motivo è infondato. La Corte d’appello di Bologna ha affermato che la notifica della cartella fosse stata effettuata nella sede sociale di C. Regionale Emilia-Romagna a mani di B.R., persona qualificatasi come addetta all’ufficio.
La Corte ha, altresì, affermato che B.R. lavorasse presso la C. per incarico di Centro Servizi C. Srl di Ferrara tenendo la contabilità della stessa e di altre società dalla stessa possedute; ed, inoltre, che in data 24 febbraio 2004 fosse l’unica persona presente in ufficio, oltre al segretario della stessa C., al quale ella ha subito consegnato la medesima raccomandata.
Si tratta di un accertamento di merito dal quale deriva anzitutto la legittimità della notifica ai sensi dell’art. 26,1 comma cit. che prevede che la consegna del plico venga fatta nelle mani di persona addetta all’ufficio o all’azienda, senza richiedere che tale preposizione avvenga in forza di un particolare rapporto contrattuale. Anche sotto il profilo della motivazione la sentenza non appare censurabile in questa sede e si sottrae alle critiche sollevate col motivo le quali non deducono fatti decisivi, ma una diversa valutazione di quelli già correttamente valutati dalla stessa Corte territoriale.
3.- Col terzo motivo il ricorso deduce l’omesso esame dell’eccezione di prescrizione di cui alla legge n. 335 del 1995 e l’insussistenza del credito contributivo accertato con sentenza passata in giudicato, atteso che avendo rigettato l’eccezione di nullità insanabile della notifica e quella conseguente di mancata decorrenza del termine per proporre opposizione, la Corte non aveva esaminato il motivo di appello relativo all’eccezione di prescrizione dei crediti che risalendo al periodo marzo 1993-luglio 1994 erano ampiamente prescritti; ed in ogni caso il fatto che con sentenza passata in giudicato fosse stato accertato che non esistesse alcun obbligo contributivo relativamente al periodo 2.6.1990-31.07.1994 di cui verbale ispettivo del 26 agosto 1994 in parte portato nella cartella opposta.
Le predette censure di merito restano assorbite per la preliminare inammissibilità del ricorso introduttivo dovuta alla sua tardiva proposizione.
4.- In conclusione il ricorso va rigettato e la parte soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessive € 3700 per Equitalia S.p.A , di cui € 3500 per compensi professionali, ed in complessive € 1500 per l’INPS, di cui € 1300 per compensi professionali; oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge.
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