CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 marzo 2018, n. 4983

Licenziamento disciplinare – Mancata contabilizzazione dell’incasso dei corrispettivi – Responsabile del negozio – Omesso controllo della puntuale esazione del prezzo – Ricorso inammissibile – Diverso apprezzamento delle circostanze di fatto

Fatti di causa

1. Con la sentenza del 2.11.2015 la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato dall’ E.T. spa a M.C. ed ordinava la reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla date del recesso a quelle dell’effettiva reintegrazione con accessori e con condanna al versamento dei contributi non versati.

2. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale ricordava che erano state accertate dalla società numerose operazioni “aborto cassa” con le quali l’addetto alla cassa la disattivava dopo aver registrato il prezzo della merce ed aver rilasciato al cliente uno scontrino simile a quello normale ma che non comportava la contabilizzazione del corrispettivo nel sistema informatico aziendale (le chiusure giornaliere quindi non contabilizzavano le operazioni e l’incasso dei corrispettivi). La società riusciva a scoprire l’accaduto attraverso un controllo della memoria del sistema computerizzato, un chip che memorizzava tutte le operazioni eseguite anche quelle “abortite”: tale anomala prassi aveva consentito ad alcune cassiere di trattenere indebitamente gli importi corrispondenti alle operazioni di ” aborto cassa” per un totale di circa 50.000 euro. Due cassiere erano state licenziate ed al C., responsabile del negozio di Cascina, era stato contestato di avere autorizzato tale anomala procedura di cui evidentemente era a conoscenza ed anche di non avere controllato la puntuale esazione del prezzo dovuto per le merci in relazione alle stesse operazioni; il C. era stato poi licenziato. Il Tribunale aveva ritenuto la legittimità del recesso, ma per la Corte territoriale erano fondate le censure mosse dal lavoratore alla decisione del Tribunale. Mentre quest’ultimo aveva valorizzato una pretesa autorizzazione dell’appellante alla prassi delle cassiere di scambiarsi continuamente il posto senza compiere le operazioni di chiusura della cassa, la Corte territoriale osservava che tale comportamento non era stato contestato e quindi non poteva essere tenuta in considerazione stante il principio dell’immutabilità della contestazione (oltre ad apparire poco significativa come elemento di dimostrazione dell’agevolazione, da parte del C., delle operazioni anomale ed essere conforme ad una prassi del negozio). La Corte di appello inoltre escludeva che fosse emersa la prova che il C. avesse mai autorizzato il ricorso sistematico all’ “aborto cassa” visto che i testimoni non avevano confermato tale elemento. Inoltre nessuna omissione poteva essere contestata al C. posto che le operazioni contestate avevano violato le regole aziendali che prevedevano l’obbligo di informare il responsabile del negozio e non avevano riscontri contabili (lasciavano un segno solo nel chip che per essere esaminato necessitava di apposite apparecchiature) e, quindi, il responsabile non aveva avuto alcun modo di esserne a conoscenza, come risultava anche dalle dichiarazioni dei testi. Il C. non aveva neppure potuto sentire necessariamente un doppio beep sonoro (segnalate dal registratore una volta attivata un’operazione ” aborto cassa”) perché era verosimile che le cassiere avessero attivato tale procedura quando il C. non era presente vicino alle casse per essere impegnato nei numerosissimi compiti che gravavano su di lui. La stessa prova così come articolata dalla società neppure indicava come circostanza che il lavoratore potesse aver sentito il rumore perché costantemente vicino alle casse.

3. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso E. con tre motivi; resiste con controricorso la controparte.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo si allega la violazione degli artt. 115 e 116 e dell’art. 1 commi 58, 59 e 60 – L. n. 92/2012, in riferimento agli artt. 346, 416, 434, 436 cod. civ. proc., e dell’art. 2697 cod. civ. Non era vero che il C. non fosse a conoscenza delle operazioni di “aborto cassa”, come confermato dalle dichiarazioni del teste M. che aveva dichiarato di averlo avvertito in una ventina di casi.

2. Il motivo va dichiarato inammissibile in quanto, pur deducendo violazioni di legge, solleva in realtà censure di fatto che mirano ad una diversa ricostruzione del “fatto” come tale inammissibile in questa sede sopratutto dopo la nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cod. civ. proc. Il “fatto” di cui si discute e cioè la consapevolezza da parte del C. delle anomale operazioni “aborto cassa” da parte della cassiere è stato positivamente escluso dalla Corte di appello e quindi la circostanza non può essere oggetto di un nuovo esame sotto il profilo del vizio motivazionale (cfr. cass. n. 8052 e 8053/2014): le censure sono peraltro generiche in quanto non offrono neppure una ricostruzione organica e completa delle deposizioni testimoniali ma si limitano a riportare una riga delle dichiarazioni rese da un singole teste sicché sono inidonee a scalfire, anche solo in astratto, l’accertamento della Corte territoriale secondo il quale non sarebbe stata offerta la prova della conoscenza delle operazioni in discorso da parte del C..

3. Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 7 L. n. 300/1970 e dell’art. 2119 cod. civ.; la contestazione sull’autorizzazione allo scambio dei cassieri atteneva al controllo ed alla vigilanza del negozio e quindi poteva essere valutata in sede disciplinare.

4. Il motivo appare infondato posto che la Corte di appello ha correttamente escluso si potesse tenere in considerazione una circostanza mai contestata per il principio dell’immutabilità della contestazione: si tratta di un elemento fattuale in piena evidenza diverso da quelli enumerati nella lettera di contestazione. Inoltre anche la fondatezza del rilievo non potrebbe condurre all’accoglimento del motivo perché la Corte territoriale ha positivamente escluso che una ipotetica autorizzazione alle cassiere di scambiarsi il posto potesse avere avuto alcun rilievo nelle condotte in specifico addebitate (che hanno condotto alla sottrazione di 50.000 euro) ed ha anche osservato che tale scambio era conforme ad una prassi seguita da tempo nel negozio. Su tale punti non vi è alcuna impugnazione.

5. Con il terzo motivo si allega la violazione degli artt. 115 e 116 e dell’art. 1 commi 58, 59 e 60 L. n. 92/2012, in riferimento agli artt. 346, 416, 434, 436 cod. civ. proc., e degli artt. 1175, 1218, 1321, 1372, 1375, 2094, 2105, 2119, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. La Corte di appello doveva ritenere la responsabilità del C. sulla base di indizi gravi, univoci e concordanti emergenti dagli atti di causa, da correlarsi alla responsabilità di responsabile del negozio del C..

6. Il motivo appare inammissibile in quanto, pur deducendo violazioni di legge mira, ad una diversa ricostruzione del “fatto” come tale inammissibile in questa sede sopratutto dopo la nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cod. civ. proc. Il “fatto” di cui si discute e cioè la consapevolezza da parte del C. delle anomale operazioni ” aborto cassa” da parte della cassiere e la imputabilità allo stesso di omissioni di sorta in relazione al compito di responsabile del negozio è stato positivamente escluso dalla Corte di appello e quindi la circostanza non può essere oggetto di un nuovo esame sotto il profilo del vizio motivazionale (cfr. cass. n. 8052 e 8053/2014). Il motivo tende in sostanza a sostituire la convinzione del Giudice di merito con quella della parte ricorrente essendo ogni pertinente circostanza del caso già stata esaminata con motivazione congrua e logicamente coerente.

7. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5/00,00 per compensi, nonché in euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.