CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 aprile 2017, n. 8597

Rapporto di lavoro – Infortunio mortale – Occasione di lavoro – Aumento del tasso di premio

Svolgimento del processo

1. Nell’agosto del 2006 C.B., lavoratore alle dipendenze della C.S.G. s.p.a., mentre era alla guida di un’autobetoniera, fu colpito da uno shock anafilattico conseguente alla puntura di un insetto che ne provocò la morte.

A seguito dell’infortunio, l’Inail con provvedimento del 5/12/2007 comunicò alla società datrice di lavoro l’aumento del tasso di premio applicabile per l’anno 2008, pari al 127 x 1000, mentre per l’anno 2007 il tasso applicato era stato dell’81 x 1000.

2. La società si rivolse al Tribunale di Vercelli, chiedendo il ricalcolo del premio applicato per l’anno 2008, senza che si tenesse conto dell’infortunio mortale e il tribunale accolse la domanda.

3. Proposto appello dall’istituto assicuratore, con sentenza pubblicata in data 19/11/2010, la Corte d’appello di Torino ha accolto l’impugnazione e ha rigettato la domanda della società. A fondamento della sua decisione ha affermato che l’evento mortale, pur essendo stato determinato dal caso fortuito, con assenza di ogni responsabilità da parte dell’imprenditore, non esclude l’occasione di lavoro essendo l’infortunio connesso alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, con la conseguente legittimità del provvedimento adottato dall’istituto assicuratore.

4. Contro la sentenza la C.S.G. S.p.A. propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico complesso motivo.

L’Inail resiste con controricorso.

Le parti depositano memorie.

Motivi della decisione

1. Con l’unico articolato motivo la società censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.p.r. n. 1124/1965, nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume infatti che per giurisprudenza costante l’occasione di lavoro sussiste solo quando l’attività lavorativa esponga il soggetto ad un rischio diverso da quelli gravanti sulla generalità dei cittadini o aggravi questi ultimi in misura non trascurabile, pur non richiedendosi che esso sia quello tipico della specifica attività, e non essendo per contro sufficiente che l’infortunio avvenga in luogo o nel tempo di lavoro. Sotto il profilo del difetto motivazionale rileva che la Corte, dopo aver escluso ogni responsabilità del datore di lavoro e ricondotto l’infortunio al caso fortuito, ha ritenuto rilevanti le condizioni di tempo e di luogo in cui esso si era verificato, senza considerare che il rischio di essere punti da un insetto incombe su chiunque si trovi in un qualsiasi ambiente, compreso l’abitacolo di un automezzo.

2. Il ricorso è infondato.

3. Per la normativa dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non sono oggetto della speciale tutela solo gli infortuni direttamente derivati dalla lavorazione cui sono addetti i singoli lavoratori, ma tutti gli infortuni comunque verificatisi “in occasione di lavoro” (secondo la esplicita previsione dell’art. 2 cit.) e quindi non solo quelli riconducibili al rischio “tipico” della specifica lavorazione, ma anche quelli derivanti da caso fortuito e «in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto (cfr. Corte Cost. 2 marzo 1991, n. 100 e 3 ottobre 1990, n. 429).

4. Si è così affermato che, nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il tasso specifico aziendale deve essere calcolato includendo nel computo tutti gli oneri a carico dell’I.N.A.I.L., anche gli oneri cosiddetti indiretti (Cass. 2155 del 1992, 11145 del 1992, 550 del 1993, 12659 del 1992, 2023 del 1995, 4036 del 1995), per gli infortuni riguardanti la singola azienda, senza distinzione alcuna tra gli eventi dovuti a colpa del datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore, purché tali eventi siano ricompresi nell’ambito di tutela stabilito dal d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 (Cass. 29 maggio 1996, n. 4953; Cass. 2 giugno 1998, n. 5408).

5. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi su richiamati ed ha adeguatamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l’occasione di lavoro, sottolineando come l’evento che ha dato corso alla sequenza causale che ha poi determinato la morte del lavoratore, ossia la puntura dell’insetto, si sia verificato in condizioni spazio-temporali caratterizzate dall’essere in quel momento il soggetto intento all’attività di lavoro e, quindi, occupato nella guida dell’automezzo che gli ha impedito o comunque reso più difficile difendersi dall’insetto. Si tratta di un accertamento di fatto congruo ed esaustivo, insindacabile in questa sede, non ravvisandosi i vizi motivazionali lamentati con il ricorso.

6. In forza di queste considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3200, 00, di cui 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge.