Irpef, Irpeg, Addizionale comunale e regionale – Avviso di accertamento – Rettifica del reddito
Fatti di causa
G.P. impugnò innanzi alla CTP di Roma un avviso di accertamento, afferente alla rettifica del proprio reddito di notaio per l’anno 2004, con cui fu recuperato a tassazione il maggior imponibile di euro 198.679,00, relativo a irpef, irpeg, addizionale comunale e regionale; in particolare, tale avviso fu fondato sull’accertamento dell’interposizione fittizia della “P.S.” srl, che avrebbe determinato un indebito aumento dei costi inerenti all’esercizio dell’attività svolta dal notaio.
Si costituì l’Agenzia delle Entrate di Roma 1, resistendo al ricorso. L’adita CTP dichiarò inammissibile e, comunque, infondato il ricorso con sentenza appellata dal contribuente il quale ne lamentò l’erroneità, sia in ordine alla ritenuta tardività del ricorso introduttivo, sia in ordine all’asserita illegittima determinazione del maggior reddito, ai fini irpef e irpeg.
La CTR rigettò l’appello, rilevando che la notificazione dell’avviso impugnato fu eseguita legittimamente a norma dell’art. 60, comma 1, del d.p.r. n. 600/73, con conseguente tardività del ricorso, e ritenendo assorbita ogni altra domanda di merito o eccezione formulate.
G.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, formulando quattro motivi.
Con il primo, il ricorrente ha denunciato la contraddittorietà della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, n.5, c.p.c., in quanto, da un lato, il giudice d’appello ritenne di condividere la motivazione del giudice di primo grado, mentre, dall’altro, se ne sarebbe discostato dichiarando legittima la notificazione dell’avviso d’accertamento.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato l’omessa pronuncia sui vari motivi d’appello.
Con il terzo motivo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140, c.p.c., e 60, lett. e), del d.p.r. n. 600/73, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., nonché l’omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., circa la questione della regolarità della notificazione dell’atto impugnato.
Con il quarto motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata in ordine alla condanna al pagamento delle spese, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.
Resiste l’Agenzia delle Entrate, mediante il deposito del controricorso, eccependo l’inammissibilità dei primi due motivi e l’infondatezza di tutti i motivi formulati.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, il collegio delibera di procedere alla redazione della sentenza in forma semplificata.
Data la relativa connessione, i quattro motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente.
Il motivo afferente all’illegittimità della notificazione dell’avviso d’accertamento è fondato.
Secondo il consolidato orientamento della Corte (Sez. 5, sentenza del 03/07/2013, n. 16696; Sez. 5, sentenza del 27/06/2011, n. 14030) la notificazione degli avvisi e degli atti tributali impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del d.p.r. n. 600/73, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune (da ultima, Cass., n. 24260/14).
Nel caso concreto, la notificazione dell’avviso d’accertamento fu effettuata a norma dell’art. 60 suddetto, comma 1, lett. e).
Ora, il ricorrente ha lamentato che non ricorressero i presupposti dell’irreperibilità assoluta che legittimano la notificazione disciplinata dal predetto comma 1, lett. e), bensì quelli dell’irreperibilità relativa, che avrebbero invece imposto la notificazione dell’avviso a norma dell’art. 140 c.p.c.
Al riguardo, dagli atti emerge che tale notificazione fu eseguita, in un giorno certo particolare (24 dicembre), dall’agente notificatore, il quale si recò presso la residenza anagrafica del ricorrente bussando il suo citofono e, non avendolo rinvenuto, quello degli altri condomini, senza ricevere risposte, svolgendo poi indagini all’anagrafe comunale e alla camera di commercio.
Ora, è da escludere la legittimità della notificazione in esame, in quanto non sussisteva alcun elemento che inducesse a ritenere che il P. si fosse trasferito in altro comune o che avesse lasciato stabilmente la sua residenza anagrafica, considerato in particolare che: il messo notificatore non aveva chiesto al portiere informazioni sul destinatario dell’atto; la giornata particolare (24 dicembre) avrebbe dovuto far presumere una temporanea irreperibilità e, dunque, suggerire un successivo accesso presso la residenza anagrafica (ciò che avrebbe verosimilmente consentito l’acquisizione di dettagliate informazioni da parte dei condomini).
Va soggiunto che la Corte ha ritenuto validamente perfezionata la notificazione di cui all’art. 143 c.p.c. (afferente appunto alla fattispecie dell’irreperibilità assoluta) per l’adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui é ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio, residenza o dimora (Cass., 4.6.2014, n. 12526).
Nel caso concreto, come detto, non è riscontrabile l’adeguatezza delle ricerche del destinatario dell’avviso.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR per l’esame del merito del giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, rinviando alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese