CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 gennaio 2017, n. 78
Inps – Gestione esercenti attività commerciali – Iscrizione – Presupposti – Cartella esattoriale
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 53/2013, depositata il 19.2.2013, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello proposto dall’INPS nei confronti della pronuncia di prime cure che aveva accolto il ricorso proposto da V.M.O. in opposizione a cartella esattoriale e dichiarato che lo stesso non fosse tenuto all’iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali.
La Corte, in particolare, riteneva che come accertato in una precedente causa tra le stesse parti, non fosse presente il presupposto per l’iscrizione dell’appellato nella gestione commercianti, dal momento che l’unica attività svolta da F. sas di V.O. & C., per cui egli aveva rivestito il ruolo di socio accomandatario e legale rappresentate, era quella di mero godimento immobiliare consistente nell’acquisizione dei canoni di locazione, non essendo stato invece provato che il V. svolgesse attività commerciale in modo abituale e prevalente nella F. sas, essendo stato al contrario provato che egli svolgesse il suo impegno professionale all’interno di una diversa società la I. srl. Avverso tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo di censura.
V.M.O. resiste con controricorso illustrato da memoria.
Diritto
1. – Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 202, 203, 208 I. n. 662/1996 ( in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la Corte di merito ritenuto l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione dell’odierno intimato nella gestione commercianti nonostante egli fosse l’unico socio accomandatario illimitatamente responsabile, e quindi amministratore e legale rappresentante della società con conseguente piena e diretta responsabilità nella gestione dell’impresa; dinanzi a tali elementi la Corte avrebbe dovuto affermare che l’intimato svolgesse attività di gestione abituale e prevalente dell’ impresa tale da comportarne l’iscrizione alla gestione commercianti; mentre non poteva attribuirsi valore all’affermazione della Corte secondo cui nella fattispecie non si sarebbe stati in presenza di un’ attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 c.c.
2. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di decadenza per decorso del termine di impugnazione sollevata dal controricorrente.
L’eccezione è fondata. Risulta invero provato che la sentenza impugnata, depositata il 19.2.2013, sia stata notificata all’INPS ed alla SCII rispettivamente il 13.3.2013 ed il 14.3.2013; mentre il ricorso per cassazione è stato notificato dall’INPS in data 16.8.2013.
Ne consegue la tardività del ricorso proposto oltre il termine breve di 60 giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., il quale va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità pari a € 2100 di cui € 2000 per compensi professionali , oltre il 15% per spese generali e oneri accessori. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per ulteriore versamento , da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
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