CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 gennaio 2018, n. 89
Dequalificazione professionale – Mobbing – Risarcimento del danno esistenziale e patrimoniale – Assenza dei requisiti di sistematicità e durata delle condotte vessatorie
Fatti di causa
Con sentenza 14 febbraio 2012 la Corte d’appello di Venezia rigettava la domanda risarcitoria di L.G. conseguente alla sua dequalificazione professionale per effetto del provvedimento 15 ottobre 2004 di provvisoria applicazione all’ufficio di Rovigo (…) della datrice Poste Italiane s.p.a., di cui dava atto e pure l’appello incidentale del lavoratore: così riformando parzialmente la sentenza di primo grado, che aveva invece respinto le sue domande di accertamento di mobbing in proprio danno e accertato la suddetta dequalificazione, condannando la società al pagamento, in favore del lavoratore a titolo risarcitorio, delle somme di € 20.000,00 per danno esistenziale e di € 60.000,00 per danno patrimoniale.
Preliminarmente ritenuta l’ammissibilità dell’appello benchè notificato oltre il termine dei dieci giorni prescritti dall’art. 435, secondo comma c.p.c. per la regolare instaurazione del contraddittorio tra :e parti, la Corte territoriale ribadiva (pure esclusa la configurabilità di un trasferimento nell’assegnazione di un lavoratore ad ufficio nello stesso comune di ubicazione di quello di provenienza) la sussistenza della qualificazione professionale di L.G. per la differenza qualitativa delle mansioni (sempre di preposto all’ufficio, ma) con diverso inquadramento (livello di classificazione di personale direttiva A2 anziché A1) e responsabilità di coordinamento e di controllo di sette anziché trenta dipendenti.
Essa tuttavia escludeva la risarcibilità tanto del danno esistenziale, non specificamente richiesto e in difetto di allegazione di concrete circostanze di effettivo pregiudizio, tanto del danno patrimoniale (riconosciuto dal Tribunale nella differenza tra quanto il lavoratore avrebbe percepito continuando a lavorare e il trattamento pensionistico invece goduto a seguito delle dimissioni rassegnate), non ravvisando l’immediata e diretta dipendenza causale delle dimissioni dal demansionamento.
La Corte, infine, ribadiva l’inesistenza di una condotta mobbizzante, riferita dal lavoratore all’unico episodio dell’ordine di servizio del 15 ottobre 2004, in assenza dei requisiti di sistematicità e durata delle condotte vessatorie.
Con atto notificato il 26 luglio (8 agosto) 2012 il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resisteva la società con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; all’odierna udienza di discussione era presente per il lavoratore l’avv. S.C. in virtù di procura notarile allegata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia di ravvisata carenza di specifiche circostanze ed allegazioni del lavoratore sull’esistenza di un danno esistenziale, non risarcibile per il solo accertamento della dequalificazione, avendo la Corte territoriale ignorato documenti e circostanze allegati, utilizzabili anche in via presuntiva, ai fini di prova del danno rivendicato a tale titolo.
2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 1218, 1226, 2697 c.c. e vizio di motivazione, per erronea individuazione, a fronte della ritenuta prova dal primo giudice di un danno patrimoniale per l’accertato demansionamento, della risoluzione del rapporto lavorativo quale elemento costitutivo del danno, con esclusione di interruzione del nesso causale tra l’evento dannoso e l’illegittimo comportamento datoriale, posta la rilevanza del recesso del lavoratore (in ogni caso “unica via di fuga” possibile per le condizioni del contesto lavorativo e fuorviante l’argomentazione di assenza di prova dell’imposizione datoriale delle dimissioni) alla stregua di solo criterio di liquidazione dell’accertata esistenza del danno.
3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2087, 2103, c.c., 151 disp. att. c.c., 3, 24, 32 Cost., per la mancata riunione al presente di altro giudizio pendente tra le stesse parti avente ad oggetto plurimi comportamenti datoriali vessatori, preclusiva di una loro valutazione unitaria con il provvedimento di assegnazione del lavoratore a diverso ufficio (oggetto del presente giudizio), pregiudicante, in relazione alla domanda di accertamento di mobbing in proprio danno, un compiuto esercizio del diritto di difesa e della garanzia dell’integrità psico-fisica e della personalità morale nell’ambiente lavorativo e del diritto alla salute.
4. Il primo motivo, relativo ad omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia di ravvisata carenza di specifiche circostanze ed allegazioni del lavoratore in riferimento all’esistenza di un danno esistenziale, è inammissibile.
4.1. In disparte il difetto di specificità del mezzo, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., sotto il profilo della violazione del principio di autosufficienza per omessa trascrizione delle allegazioni negli atti di primo grado e dei documenti indicati (Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. 27 febbraio 2009, n. 4849; Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 4 marzo 2014, n. 4980; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784), il ricorrente ha, infatti, omesso di confutare l’autonoma e concorrente (prima) ratio decidendi di esclusione di una domanda in primo grado di danno esistenziale (“Quanto al danno esistenziale … il suo risarcimento non era oggetto della domanda svolta con il ricorso di primo grado … “: così al primo periodo di pg. 13 della sentenza): avendo anzi palesemente equivocato il chiaro passaggio argomentativo riportato (” … la Corte d’Appello, dopo aver ritenuto ammissibile la domanda risarcitoria (per danno esistenziale) avanzata dal dipendente … “: ultimo capoverso di pg. 12 del ricorso).
4.2. Su detta ratio, concorrente con quella alla base del rigetto nel merito (dal primo capoverso di pg. 13 all’ultimo di pg, 14 della sentenza) a torto o a ragione fondante la decisione, si è pertanto formato il giudicato. È noto che, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza (o addirittura mancanza di specifica formulazione) delle censure mosse ad una delle rationes decidendi renda inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753).
5. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 1218, 1226, 2697 c.c. e vizio di motivazione, per erronea individuazione della risoluzione del rapporto lavorativo quale elemento costitutivo del danno, con esclusione di interruzione del nesso causale con l’illegittimo comportamento datoriale, è infondato.
5.1. Risulta, infatti, apodittica l’affermazione secondo cui il recesso integrerebbe, non già il danno patrimoniale accertato, ma il solo parametro o criterio di quantificazione della sua entità (così al secondo capoverso di pg. 24 del ricorso), a fronte dell’accertamento giudiziale, rimasto inconfutato, dell’individuazione proprio in esso del danno patrimoniale, poi coerentemente liquidato nella differenza reddituale tra retribuzioni percipiende nella continuazione del rapporto e trattamento pensionistico concretamente percepito (“Riguardo al danno patrimoniale, la sentenza di primo grado ha ritenuto che la cessazione del rapporto di lavoro … per dimissioni … sia stata determinata dalla de qualificazione professionale. .. Il danno è stato quindi determinato nella misura corrispondente alla differenza tra quanto egli avrebbe percepito a titolo di retribuzione ove avesse continuato a lavorare fino a 65 anni di età e quanto percepito a titolo di pensione ,.. “: così al primo capoverso di pg. 15 della sentenza). A tacere, infine, della mancata trascrizione della parte di sentenza del Tribunale individuante il recesso quale parametro di liquidazione del danno e non anche come evento dannoso eziologicamente dipendente dalla dequalificazione: con evidente violazione del principio di autosufficienza, ostativo alla possibilità di verifica della decisiva circostanza dalla Corte (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 4 marzo 2014, n. 4980; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784).
5.2. Sicchè, il mezzo appare generico, in violazione del principio di specificità posto dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).
6. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2087, 2103, c.c., 151 disp. att. c.c., 3, 24, 32 Cost. per la mancata riunione al presente di altro giudizio pendente tra le stesse parti avente ad oggetto plurimi comportamenti datoriali vessatori, preclusiva di una loro valutazione unitaria dei presupposti di accertamento del mobbing denunciato, è inammissibile.
6.1. La mancata riunione di cause in materia di lavoro e previdenza non è, infatti, prevista dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi, fino alla sentenza: e pertanto non può essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione. La relativa facoltà configura comunque un potere discrezionale del giudice di merito, il cui mancato uso, implicante una valutazione di fatto circa la gravosità della riunione, o l’eccessivo ritardo del processo che ne conseguirebbe, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 11 febbraio 2004, n. 2649; Cass. 23 giugno 2006, n. 14612; Cass. 21 maggio 2009, n. 11847).
Sicchè, sono insindacabili in sede di legittimità i provvedimenti di riunione, in quanto di natura ordinatoria ovvero dettati da motivi di economia processuale, essendo strumentali e preparatori rispetto alla futura definizione della controversia, pertanto rimessi al potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 4 ottobre 2004, n. 19840; Cass. 27 maggio 2010, n. 12989; Cass. 18 novembre 2014, n. 24496).
7. Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna L.G. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.