CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 maggio 2017, n. 10849
Rapporto di lavoro – Autoferrotranvieri – Progressione degli aumenti periodici di anzianità – Domanda
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza del 19 gennaio 2011, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di U.D. proposta nei confronti della F.A.S. Spa e diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione degli aumenti periodici di anzianità dal 1° agosto 1974, con conseguente corresponsione delle relative somme anche ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto.
La Corte territoriale ha rilevato che il D. aveva fondato l’appello sulla circostanza che nel luglio 1974, al momento dell’inquadramento nella qualifica superiore, la datrice di lavoro avrebbe dovuto mantenere l’aumento periodico di anzianità che egli aveva già maturato, ciò in dipendenza dell’art. 5 del CCNL degli autoferrotranvieri all’epoca vigente che prevedeva il diritto a mantenere l’importo dell’a.p.a. già maturato qualora la retribuzione conseguente alla promozione non realizzasse un miglioramento economico pari almeno al 5%.
Ha dunque respinto il gravame affermando che la pronuncia di prime cure era correttamente pervenuta ad escludere che la nuova retribuzione realizzasse un incremento inferiore al 5% rispetto a quella minima conglobata del livello precedente che, di fatto, aveva comportato un aumento, in termini percentuali, pari al 9.98%.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso U.D. con un unico articolato motivo. Ha resistito la società con controricorso, proponendo, in caso di accoglimento del ricorso avverso, impugnazione incidentale.
3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del CCNL per autoferrotranvieri del 1° giugno 1974 e degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c. nonché omessa e contraddittoria motivazione in relazione all’interpretazione della medesima disposizione contrattuale.
Si contesta l’assunto dei giudici di merito secondo cui la differenza del 5%, ai fini della corresponsione dell’aumento biennale, andasse verificata esclusivamente tra i minimi tabellari relativi alle due diverse qualifiche.
2. Il motivo, come formulato, è inammissibile.
Innanzitutto non viene indicato nel corpo del motivo se e dove sia stato depositato integralmente il contratto collettivo di cui si lamenta l’errata interpretazione, non consentendo l’adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010; cfr. pure Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010; Cass. n. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013, circa la specificazione nel ricorso dell’avvenuta sua produzione e della sede in cui quel documento sia rinvenibile).
Inoltre non viene adeguatamente ed efficacemente censurato l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di Appello, conformemente al primo giudice, in ordine alla circostanza che la retribuzione conseguente all’assunzione della superiore qualifica aveva comportato per l’istante un aumento superiore al 5%.
Neppure viene contrastata la statuizione della Corte territoriale secondo cui l’appellante D. “ha omesso di indicare i motivi di confutazione della tesi espressa nella sentenza impugnata, nulla avendo osservato in ordine all’indicato percorso argomentativo attraverso il quale il giudice è pervenuto a disattendere la domanda”.
3. Conclusivamente il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato della società.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
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