CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 novembre 2016, n. 22441

Tributi – Accertamento di maggiori ricavi – Sanzione amministrativa

Ritenuto in fatto

1. Con l’atto di contestazione n. R9PC02300227 emesso nei confronti di Z.S. personalmente, socio e presidente del consiglio di amministrazione della società Z. SRL in qualità di autore delle violazioni, veniva determinata a suo carico la sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 2, comma 2, 5 e 11 del DLGS n. 472/1997, quale ideatore, organizzatore e coordinatore dell’intero disegno criminoso, conseguente all’accertamento di maggiori ricavi separatamente contestati a carico della società Z. SRL.

Z.S. proponeva ricorso, parzialmente accolto in primo grado sulla considerazione che la separata impugnazione proposta dalla società avverso l’avviso di accertamento aveva avuto esito favorevole alla stessa.

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche, con la sentenza n. 114/06/09, depositata il 07.05.2009 e non notificata, respingeva l’appello dell’Ufficio.

2. Il giudice di appello confermava la pronuncia di primo grado, sulla considerazione che l’appello dell’Ufficio, in merito ad altra sentenza concernente il presupposto avviso di accertamento, era stato anch’esso respinto.

3. L’Agenzia delle entrate ricorre su due motivi, ai quali replica con controricorso Z.S..

Considerato in diritto

1.1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di tardività della notifica del ricorso, che risulta eseguita entro il termine di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza, termine scaduto il 22.06.2010, giorno di spedizione della notifica eseguita dall’Ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale.

2.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, cpc), sostenendo che la CTR ha errato nell’annullare l’irrogazione della sanzione nei confronti del socio e presidente del consiglio di amministrazione, sulla considerazione che il ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ritenuto pregiudiziale, era stato annullato con sentenza non ancora irrevocabile.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, la omessa applicazione dell’art. 295 cpc (art. 360, comma 1, n. 4, cpc) sostenendo che in una situazione di rapporto di pregiudizialità, come quello considerato già con il secondo motivo, la CTR aveva errato a non sospendere il giudizio ex art. 295 cpc.

2.3. Il primo motivo è fondato e va accolto.

2.4. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in una fattispecie identica (Cass. n. 16615/2015), nel caso di specie il giudice di appello, riconoscendo portata decisiva alla pronuncia emessa da altro collegio della CTR, che in altro, separato, procedimento, aveva parzialmente annullato l’accertamento dei maggiori utili della società di capitali che costituivano il presupposto per l’irrogazione delle sanzioni nei confronti dello Z., ha attribuito efficacia vincolante a tale sentenza che, però, non era ancora passata in giudicato, tanto da essere stata successivamente oggetto di ricorso per cassazione. Deve al riguardo rilevarsi che sussiste effettivamente rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra la causa avente ad oggetto la statuizione sui maggiori utili della società e quella, conseguente, relativa alla irrogazione delle sanzioni nei confronti dell’amministratore.

2.5. Considerato peraltro che le cause non erano riunite, la CTR ha erroneamente esteso, in via automatica, alla causa “dipendente” l’efficacia di una pronuncia, pregiudiziale, che non era ancora definitiva, in violazione dei principi in materia di giudicato esterno, che attribuisce tale efficacia “riflessa” alle sole sentenze definitive.

La CTR nella sentenza impugnata risulta essersi discostata da tali principi, essendosi limitata a rinviare alla pronunzia, resa in altro procedimento, e non ancora passata in giudicato.

2.6. La disamina del secondo motivo è assorbita dall’accoglimento del primo.

4.1. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla CTR delle Marche in altra composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

– accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbito il secondo;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR delle Marche in altra composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.