CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 novembre 2016, n. 22443
Avviso di accertamento – mancata notifica – conoscenza del destinatario
Fatto
S.G. ha impugnato la cartella di pagamento notificatagli dall’agente per la riscossione relativa ad iva ed irpef per l’anno d’imposta 1998, contestualmente impugnando il prodromico avviso di accertamento. Il contribuente propone ricorso, affidato a due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale, che ne ha rigettato l’appello in ragione dell’inoppugnabilità dell’avviso, in quanto, anche se corredato di notificazione nulla, comunque pervenuto a conoscenza del destinatario, e della conseguente inammissibilità delle censure, che non hanno investito vizi propri della cartella. L’Agenzia reagisce con controricorso.
Diritto
1. – Il Collegio ha autorizzato, giusta il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
I due motivi di ricorso concernono il primo la violazione dell’art. 139 c.p.c. – norma comunque evocata, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia in controricorso, là dove il giudice d’appello ha statuito l’irrilevanza della nullità, qualora configurabile, della notificazione dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata ed il secondo l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza, là dove la Commissione tributaria regionale per un verso ha omesso di pronunciarsi sulla valenza della dichiarazione integrativa resa ai sensi dell’art. 8 l. 289/02 e per altro verso ha stigmatizzato l’omessa notifica del ricorso all’agente per la riscossione.
2. – Entrambi i motivi sono affetti da profili d’inammissibilità per la loro formulazione, corredata da quesiti plurimi e genericamente formulati, oltre che involgenti, almeno quanto al secondo quesito afferente al secondo motivo, questioni di diritto e non già di fatto. Essi, inoltre comportano anche l’inammissibilità del ricorso. Ciò in quanto non censurano la ratio sulla quale si fonda la sentenza impugnata, consistente nell’affermata mancanza di specificità dell’appello (Cass., sez.un., 7931/13; 4293/16).
3. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il contribuente a rifondere le spese sostenute dalla parte costituita, liquidate in euro 1800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
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