CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 dicembre 2017, n. 29234
Ratei di pensione – Interessi legali e rivalutazione monetaria – Decesso pensionato – Procura ad litem estinta – Ricorso in appello inammissibile – Condanna alle spese processuali dell’avvocato difensore – Mancanza di mala fede o colpa grave – Apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità
Ritenuto in fatto e diritto
1. Con ricorso al giudice del lavoro di Roma depositato il 31.01.06 C.M., patrocinata dall’avv. G.M., chiedeva la condanna dell’INPS al pagamento della somma di € 2.533 per interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione tardivamente erogati.
2. Respinta la domanda per prescrizione del credito, proposto appello da C., la Corte di appello di Roma, con sentenza del 10.02.11, dichiarava inammissibile l’impugnazione rilevando che la C. in questione era deceduta il 6.02.04, ovvero due anni prima del promovimento del giudizio, di modo che il suo difensore era privo di valida procura. Dichiarava, pertanto, inammissibile l’appello e condannava l’avv. M. alle spese del secondo grado nei confronti dell’INPS, nonché al risarcimento dei danni in favore dello stesso Istituto ex art. 96 c.p.c.
3. Propone ricorso il M. con unico motivo, reclamando la violazione degli artt. 83, 91, 92 e 96 c.p.c., inapplicabili nei suoi confronti, non avendo egli avuto contezza che la parte (residente all’estero) dopo il rilascio della procura ad litem, era deceduta, il che escludeva che avesse agito con mala fede o colpa grave ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Risponde l’INPS con controricorso.
4. Il ricorso, concernente la condanna in proprio dell’avvocato alle spese del giudizio di secondo grado ed al risarcimento ex art. 96 c.p.c., non è fondato.
5. E’ circostanza pacifica in atti che l’avv. M. abbia dato inizio al presente giudizio dopo il decesso di C.M. e che la procura dalla stessa antecedentemente rilasciata fosse venuta meno ai sensi dell’art. 1722, n. 4, c.c. (estinzione per la morte del mandante). Una volta dichiarato inammissibile l’appello, la circostanza in questione comporta necessariamente la condanna alle spese processuali dell’avvocato difensore, atteso che l’attività dallo stesso compiuta senza procura non produce alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui egli solo assume la responsabilità anche in ordine alle spese del giudizio. Il giudice si trova pertanto di fronte ad una questione rilevabile d’ufficio di natura pregiudiziale, sulla base della quale deve unicamente decidere la causa, prendendo atto che l’avvocato stesso ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio (v. Cass. 26.01.07 n. 1759 ed altre conformi).
6. Con la seconda questione il professionista reclama la mancanza di mala fede o colpa grave nel proprio comportamento, reclamando che, ricevuto il mandato, successivamente dai suoi aventi causa non era a lui pervenuta alcuna altra informazione circa l’esistenza in vita dell’assicurata. Al riguardo deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ritiene che “In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo – per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell’ 11.9.2012 – il controllo di sufficienza della motivazione” (Cass. 29.09.16 n. 19298, nonché 12.01.10 n. 327). Sul punto il giudice di appello ha formulato esaustive considerazioni, tutte congruamente e logicamente motivate, rilevando che il giudizio di appello (cui si riferisce la censurata condanna) era stato intrapreso senza previa comunicazione alla cliente dell’esito negativo del giudizio di primo grado e che nessun accertamento era stato compiuto circa l’accertamento dell’esistenza in vita, pur risultando l’assicurata nata nel 1926 e nonostante la circostanza da ultimo evidenziata fosse stata dedotta fin dal primo grado come ragione di rapida fissazione dell’udienza di discussione. La censura per tale ragione va ritenuta inammissibile.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 2.000 per compensi professionali ed in € 200 per esborsi, oltre IVA e spese aggiuntive nella misura del 15%.
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