CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 novembre 2017, n. 26262
Indennità introdotte dal CCNL – Assorbibilità degli emolumenti – Superminimo riconosciuto al dipendente – Operatività del patto di conglobamento – Indennità successivamente introdotte – Interpretazione delle clausole individuali e collettive – Criteri di ermeneutica contrattuale
Fatti di causa
Con sentenza del 14 maggio 2011, la Corte d’Appello di Brescia, investita dell’appello avverso la decisione del Tribunale di Bergamo di rigetto della domanda proposta da R. F. nei confronti della T. Italia S.p.A., avente ad oggetto la corresponsione di differenze retributive maturate in ragione della spettanza di indennità introdotte dal CCNL industria gomma plastica del 1992 e successivamente incrementate nel tempo, mentre dichiarava nell’incipit del dispositivo il rigetto dell’appello si pronunciava nel prosieguo nel senso dell’accoglimento del gravame e della domanda originaria del F..
La decisione della Corte territoriale trovava conferma nella motivazione della sentenza per aver qui la Corte medesima ritenuto di dover disattendere il convincimento del primo giudice circa l’assorbibilità di quegli emolumenti nel superminimo riconosciuto al dipendente, non potendo essere la norma a questo relativa interpretata nel senso di includere indennità introdotte successivamente.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a quattro motivi. L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 154, 435 c.p.c.24 e 111 Cost. in una con il vizio di motivazione, imputa alla Corte territoriale la mancata pronunzia di improcedibilità dell’appello per non essere stato il relativo atto notificato entro i dieci giorni successivi all’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. e 12 del CCNL di categoria nonché il vizio di motivazione, la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno dei criteri di ermeneutica contrattuale e l’incongruità logica dell’iter interpretativo seguito in relazione al convincimento espresso in ordine alla non assorbibilità nel superminimo degli inferiori importi relativi alle indennità rivendicate.
Il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2077 c.c. ed al vizio di motivazione, è inteso a censurare l’omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, del complessivo trattamento di miglior favore riconosciuto al dipendente dalla Società odierna ricorrente.
La violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. è prospettata nel quarto motivo in relazione alla ritenuta ammissibilità di una nuova eccezione tardivamente proposta in appello e relativa all’inapplicabilità nella specie del patto di conglobamento, viceversa posto dal primo giudice a base del rigetto della domanda.
Va innanzitutto rilevata l’assoluta infondatezza delle eccezioni in rito di cui al primo ed al quarto motivo, avendo la Corte territoriale congruamente motivato, in relazione al difetto di prova della comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza, essenziale ai fini del decorso del termine di dieci giorni per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla controparte, la procedibilità del ricorso stesso ed in relazione al carattere di mera difesa da attribuirsi alla contestazione operata dal lavoratore in sede di gravame a fronte dell’eccezione, questa sì eccezione in senso proprio e di merito, sollevata in prime cure dalla Società odierna ricorrente relativamente all’operatività del patto di conglobamento, quale fatto impeditivo della pretesa del lavoratore volta al riconoscimento della non assorbibilità nel superminimo degli emolumenti rivendicati, l’ammissibilità delle obiezioni a riguardo svolte con il ricorso in appello.
Va poi ancora rilevata l’inammissibilità del terzo motivo per risultare questo del tutto estraneo al thema decidendum, non vertendosi nella specie sulla valutazione del trattamento applicabile al lavoratore in caso di concorso conflitto di due discipline astrattamente riferibili alla fattispecie, bensì sull’interpretazione della pattuizione del contratto individuale relativa al riconoscimento di un superminimo ad personam con riguardo all’effetto di assorbimento in esso di indennità successivamente introdotte, si assume al medesimo titolo, dalla contrattazione collettiva.
Coerente rispetto all’oggetto del giudizio risulta invece il secondo motivo, non a caso inteso a censurare l’interpretazione della predetta clausola accolta dalla Corte territoriale in senso contrario all’affermata assorbibilità delle indennità in questione, sennonché tale motivo si rivela, se non inammissibile, per risultare omessa l’indicazione delle specifiche ragioni per cui si assume, in relazione all’interpretazione delle clausole individuali e collettive in questione, la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, certamente infondato, atteso che la motivazione in base alla quale la Corte territoriale dà conto del percorso esegetico seguito rivela l’essere questo conforme a diritto, stante la stretta aderenza alla formulazione letterale delle clausole, imposta dall’art. 1362 c.c. ai fini della ricerca della comune volontà delle parti ed immune da incongruenze logiche, risultando plausibile la distinzione di finalità, viceversa qui negata dalla Società ricorrente, tra il superminimo individuale, volto a compensare il disagio dell’impiego in turni avvicendati (senza distinzione di turni diurni, festivi e notturni) ed il premio presenza notte, destinato ad incentivare il solo turno notturno.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
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