CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 aprile 2017, n. 9076
Tributi – Riscossione – Iscrizione a ruolo conseguente a sentenza passata in giudicato
Fatti di causa
D.G.A., quale chiamata all’eredità di S. E., impugnava la cartella n. 02820020026578716/00, notificata il 26 settembre 2006, emessa dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Santa Maria Capua Vetere per IRPEF e ILOR relativa agli anni di imposta 1983 e 1984 a seguito di sentenza della CTR n. 188/99, depositata il 21 giugno 1999, divenuta esecutiva il 20 settembre 2000. La contribuente deduceva la nullità della cartella ai sensi degli artt. 17 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, contestando la propria legittimazione passiva, legittimato essendo il Concessionario della riscossione.
Si costituiva altresì la Gest Line s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso, atteso che all’epoca della formazione del ruolo (27 dicembre 2001) e della successiva consegna del ruolo oggetto di opposizione, il termine di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 era da considerarsi ordinatorio, tanto da essere soppresso dal legislatore con il d.lgs. n. 193 del 2001, e che, quindi, il Concessionario poteva procedere all’esecuzione nel termine di prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla consegna del ruolo.
La CTP di Caserta, con sentenza n. 130/12/2007, accoglieva il ricorso, ritenendo intervenuta la decadenza dell’erario dal diritto di riscuotere le imposte.
Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, sostenendo che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 188/99 (20 settembre 2000), l’Ufficio, a decorrere da tale data, aveva un anno per procedere alla iscrizione a ruolo, divenuti successivamente due per effetto della legge n. 156 del 2005. Sosteneva quindi che, nella specie, l’iscrizione a ruolo era avvenuta tempestivamente (27 dicembre 2001) e che solo il Concessionario era responsabile del ritardo nella notifica, avvenuta nel 2006.
La contribuente proponeva appello incidentale, dolendosi della disposta compensazione delle spese.
Anche il Concessionario depositava atto di controdeduzioni, ribadendo che ratione temporis non era applicabile alcun termine perentorio.
La CTR della Campania rigettava sia l’appello principale che quello incidentale. Quanto al primo, riteneva che al procedimento di riscossione fosse applicabile la legge n. 156 del 2005 e rilevava che la Corte costituzionale, con sentenza n. 280 del 2005, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal d.lgs. n. 193 del 2001, e che il legislatore, appunto con la legge n. 156 del 2005, aveva previsto termini certi per la notifica delle cartelle esattoriali, stabilendo che, con riferimento al caso in esame, la notificazione dovesse avvenire entro il secondo anno successivo alla data in cui l’accertamento era divenuto definitivo. Nella specie, poiché l’accertamento era divenuto definitivo il 20 settembre 2000, la notifica della cartella, avvenuta il 26 settembre 2006, era tardiva.
Quanto all’appello incidentale, riteneva giustificata la compensazione delle spese disposta dalla CTR.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate; Equitalia Polis s.p.a. ha resistito con controricorso e ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale.
L’intimata non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
1. – Con il ricorso principale, affidato ad un unico motivo, la ricorrente Agenzia denuncia violazione dell’art. 2946 cod. civ. e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5-ter, n. 1, lettera a), n. le, della legge n. 156 del 2005, sostenendo che la citata disposizione, la quale fissa il termine per la notifica delle cartelle al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio, si riferirebbe esclusivamente agli accertamenti divenuti definitivi perché non impugnati, e non si applicherebbe, quindi, agli accertamenti divenuti definitivi a seguito di giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato.
A conclusione del motivo la ricorrente formula un pertinente quesito di diritto.
2. – Con il proprio ricorso incidentale, Equitalia Polis s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dalla legge n. 156 del 2005, e degli artt. 2946 e 2953 cod. civ., condividendo l’assunto dell’Agenzia ricorrente, secondo cui nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione il termine di cui al novellato art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l’iscrizione a ruolo era scaturita da sentenza passata in giudicato il 20 settembre 2000.
3. – Entrambi i ricorsi sono fondati.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il principio per cui “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” (Cass., S.U., n. 25790 del 2009).
In applicazione di questo principio si è poi chiarito che “il diritto alla riscossione di un’imposta, conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, perché confermato con sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativo-tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 cod. civ., in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, ma la sentenza” (Cass. n. 5837 del 2011).
Orbene, posto che, nel caso di specie, la riscossione è pacificamente riferibile all’accertamento derivante da sentenza passata in giudicato, appare chiaro che nessuna decadenza poteva ritenersi operante con riferimento alla notificazione della cartella esattoriale, essendo l’azione di riscossione soggetta al solo termine prescrizionale decennale, rispettato dal concessionario della riscossione.
4. – Entrambi i ricorsi vanno quindi accolti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Campania, la quale procederà a nuovo esame dell’appello alla luce dei richiamati principi di diritto.
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Campania.
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