CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 aprile 2017, n. 9087
Tributi – Credito d’imposta ex art. 8 L. n. 388/2000 – Investimenti in aree svantaggiate – Atto di recupero all’esito del processo verbale di constatazione – Applicazione termine dilatorio
Ritenuto in fatto
A seguito di processo verbale di accesso e constatazione redatto da funzionari dell’Ufficio di Matera, l’Agenzia delle Entrate notificava a N.D.P. avviso di recupero del credito di imposta ex art. 8 L. n. 388/2000, indebitamente utilizzato in compensazione.
Avverso tale atto, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Matera, che lo accoglieva.
La sentenza di primo grado veniva confermata dalla C.T.R della Basilicata, con pronuncia del 4 dicembre 2009.
Il giudice di appello rilevava che l’atto di recupero era illegittimo, in quanto emanato oltre il termine di sessanta giorni dal rilascio di copia del processo verbale di constatazione previsto dall’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e, nel merito, infondato, non ravvisandosi nell’attività svolta dal contribuente alcun intento fraudolento, elusivo o speculativo. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
Il contribuente non ha svolto difese.
Considerato in diritto
1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.
2. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Sostiene che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto illegittimo l’atto impugnato in quanto emanato oltre il termine di sessanta giorni dal rilascio di copia del processo verbale di constatazione, previsto dall’art. 12 cit., non sussistendo una specifica previsione di nullità e riferendosi la norma solo all’avviso di accertamento e non all’atto di recupero.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite hanno, difatti, statuito che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, 7° comma, I. 27 luglio 2000 n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva; il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio” (Cass., sez. un., 29-07-2013, n. 18184).
Questa Corte, inoltre, ha rilevato la sostanziale equiparazione tra l’atto di recupero del credito di imposta e l’avviso di accertamento ai fini dell’applicazione del termine previsto dall’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 (Cass. civ., sez. trib., 09-07-2014, n. 15634). Si è osservato, in particolare, che “l’avviso con il quale l’ufficio finanziario procede al recupero del credito di imposta, ai sensi della I. 23 dicembre 2000 n. 388, non può essere emanato, in assenza di particolari ragioni di urgenza, prima che sia decorso il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, 7° comma, I. 27 luglio 2000 n. 212, trattandosi di atto anch’esso impositivo, di accertamento della pretesa tributaria, a cui va, pertanto, estesa la disciplina procedimentale fissata da tale disposizione con specifico riferimento all’avviso di accertamento” (Cass. civ., sez. trib., 17-09-2014, n. 19561).
Il secondo motivo di ricorso, con il quale, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della L. n. 388/2000, per avere la C.T.R. escluso che nell’attività svolta da contribuente fosse ravvisabile un “intento fraudolento, elusivo o speculativo”, resta assorbito, essendo la riconosciuta illegittimità dell’atto impositivo per la mancata osservanza del termine previsto dall’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 ragione di per sé sufficiente a sorreggere la decisione.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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