CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 aprile 2017, n. 9093
Tributi – Contenzioso tributario – Società di persone – Mancata integrazione del litisconsorzio necessario processuale – Nullità dell’intero giudizio
Fatti di causa
La E. s.n.c. impugnò, innanzi la CTP di Palermo, un avviso d’accertamento, per il 1998, afferente ad una rettifica del reddito d’impresa, da imputare ai soci ai fini Irpef, eccependo il difetto di motivazione dell’atto impugnato, in quanto emesso per relationem rispetto ad un p.v.c. redatto dalla G.d.F. di Palermo che conteneva un riferimento ad altro p.v.c. redatto dalla G.d.f. di Nola nei confronti di altra società, atto quest’ultimo non notificato alla società ricorrente.
Si costituì l’ufficio, resistendo al ricorso.
La CTP accolse il ricorso con sentenza appellata dall’ufficio.
La CTR respinse l’appello, argomentando dall’inapplicabilità dell’orientamento della Corte formatosi in ordine all’efficacia delle motivazioni per relationem, in quanto la E. s.n.c. non aveva avuto conoscenza del p.v.c. redatto dalla G.d.f. di Nola, richiamato in quello redatto dalla G.d.f. di Palermo.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.
Non si è costituita la società intimata.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la sentenza in forma semplificata.
Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 29 e 61 del D.Lgs. n. 546/92, nonché degli artt. 101, 102, 157 e 159, c.p.c., in relazione all’art. 360, 1°c., n.4, c.p.c., in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio, in quanto nel processo non erano stati evocati i soci della s.n.c., considerando che l’atto impugnato riguardava la rettifica del reddito d’impresa, da imputare anche agli stessi soci.
Con il secondo motivo è stata denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 2° comma, del d.p.r. n. 600/73, art. 56, 5° c., del d.p.r. n. 633/72, art. 7 della legge n. 212/2000, art. 3 della legge n. 241/90, in riferimento all’art. 360, 1°c., n.3, c.p.c., in ordine alla corretta motivazione per relationem dell’avviso impugnato.
Con il terzo motivo, è stato denunziato il vizio della motivazione, in quanto la CTR non ha esplicitato i motivi in ordine all’asserita non conoscibilità del contenuto del p.v.c. richiamato in quello redatto dalla G.d.F. di Nola.
Il quarto motivo è relativo alla censura dell’omessa decisione del giudice d’appello di acquisire i documenti non allegati al p.v.c. redatto dalla G.d.F. di Palermo.
Anzitutto, va rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato alla curatela fallimentare, considerando che dal medesimo ricorso emerge implicitamente che, successivamente alla sentenza d’appello, fu dichiarato il fallimento della società intimata.
Il primo motivo è fondato, in quanto dalla sentenza impugnata si evince che il ricorso innanzi alla CTP fu proposto dalla sola società e non anche dai soci; parimenti, i soci non parteciparono al giudizio d’appello.
Ne consegue che il giudizio va dichiarato nullo per violazione del litisconsorzio necessario processuale in conformità del consolidato orientamento della Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IRAP, dovute dalla società di persone e dai soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri – anche se proposto dal socio occulto di società di persone per contestare tale posizione-, atteso il principio dell’unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, sicché il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti soci, che sono litisconsorti necessari (Cass., 27.7.2016, n. 15566).
L’accoglimento del motivo ha carattere assorbente, esimendo dall’esame degli altri. Pertanto, va cassata la sentenza impugnata, dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rinvio al giudice di primo grado, per l’integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Dichiara la nullità dell’intero giudizio e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla CTP di Palermo, quale giudice di primo grado, per l’integrazione del contraddittorio.
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