CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2016, n. 25156
Tributi – ICI – Terreno edificabile – Necessità di valutazione dell’effettiva capacità edificatoria – Rilevanza delle previsioni di PRG
Svolgimento del processo
La controversia concerne l’impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini ICI relativamente ad area edificabile per gli anni 2001 e 2002 contestati dal contribuente per la supposta incongruità del valore attribuito in relazione all’effettiva capacità edificatoria dell’area per non aver l’Ufficio considerati i consistenti limiti imposti dal piano di fabbrica.
La Commissione adita escludeva, anche con riferimento alla relazione peritale allegata in atti, che la potenzialità edificatoria fosse reale per il periodo contestato. La decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe che, oltre alla decisività della qualificazione dell’area da parte del PRG, rilevava l’autonoma utilizzabilità dei lotti, nonostante i limiti del piano di fabbrica, e il consistente aspetto di complementarietà con i lotti vicini, che influiva sulla valorizzazione dell’area: sicché il giudice del merito dichiarava di condividere la valutazione data dal Comune che definiva anche “del tutto cautelativa”.
Avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione con unico motivo. Il Comune di Ragoli resiste con controricorso.
Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Motivazione
1. Con l’unico motivo di ricorso, i contribuenti denunciano violazione dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto il terreno in questione non era mai stato in effetti edificabile concretamente.
2. Il motivo è infondato. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, l’edificabilità di un’area va desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi: l’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, è norma d’interpretazione autentica, che ha portata retroattiva e valenza generale, sicché si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed ai tributi diversi da quelli in essa espressamente contemplati in tutti i casi in cui venga in rilievo l’utilizzazione edificatoria di terreni (v. Cass. S.U. n. 25506 del 2006; Cass. n. 18655 del 2016).
2.1. Peraltro nel caso di specie, il giudice del merito ha proceduto ad un accertamento di fatto, non adeguatamente censurato nel ricorso, in conseguenza del quale ha ritenuto condivisibile la valutazione dell’area effettuata dall’ente locale.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
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