CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2016, n. 25157
Tributi – ICI – Cartella – Definitività dell’avviso di accertamento per omessa impugnazione – Liquidazione di spese a favore di parte contumace – Rinvio
Svolgimento del processo
La controversia concerne l’impugnazione di una cartella esattoriale conseguente ad avviso di accertamento ai fini ICI per gli anni dal 1997 al 1999.
La Commissione accoglieva il ricorso rilevando la carente motivazione della cartella impugnata e l’indimostrata notifica dell’avviso di accertamento presupposto. L’appello proposto dall’ente locale per reclamare la tempestiva e corretta notifica dell’atto impositivo prodromico era dichiarato inammissibile, con la sentenza in epigrafe, in quanto la copia notificata dell’appello non risultava depositata nella segreteria del giudice a quo, ma soltanto spedita in data 20 dicembre 2011 con raccomandata A.R. n. 5938 e ricevuta in data 22 dicembre 2011.
Avverso tale sentenza il Comune di Guidonia Montecelio propone ricorso per cassazione con due motivi, di cui il secondo consiste nella richiesta di condanna della controparte alle spese.
La società contribuente non si è costituita.
Motivazione
1. Con il primo motivo l’ente locale ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 22 e 53, d.lgs. n. 546 del 1992, per aver il giudice d’appello fatto conseguire l’inammissibilità dell’impugnazione alla spedizione per posta (con avvenuta ricezione) alla Segreteria del giudice a quo della copia notificata dell’appello, conseguenza non prevista dalla legge e in contrasto con le pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione sul punto.
2. La censura è fondata in base al principio affermato da questa Corte secondo cui: «In tema di contenzioso tributario, il deposito di copia dell’appello nella segreteria della commissione tributaria di primo grado, previsto, a pena d’inammissibilità, ove il ricorso non sia notificato a mezzo ufficiale giudiziario dall’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 (oggi abrogato dal d.lgs. n. 175 del 2014), può avvenire anche a mezzo posta con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto e non da quella di spedizione, non derivando da tale irritualità una sanzione di nullità in mancanza di una esplicita disposizione in tal senso» (Cass. n. 24669 del 2015).
3. Va quindi accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per la valutazione del merito della controversia. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.
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