Fallimento – Domanda di ammissione allo stato passivo – Privilegio speciale
In fatto ed in diritto
Equitalia sud Spa ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato la sua domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento B. C. Srl in privilegio per non aver essa ricorrente individuati quali beni sui quali il privilegio poteva esser esercitato. Il fallimento non ha svolto attività difensiva.
Con l’unico motivo di ricorso Equitalia sud Spa non ritiene condivisibile la pronuncia del Tribunale per violazione dell’art. 17 d.lgs. 509/95 adducendo che non è a suo carico individuare i beni sui quali il privilegio possa esser esercitato e dell’operatività del privilegio stesso, poiché rinviati a fasi successive.
La tesi della ricorrente è infondata.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di formazione dello stato passivo, il creditore che invochi il riconoscimento di un privilegio speciale ha l’onere, giusta l’art. 93, comma 3, n. 4, l. fall. (come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006), di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, altrimenti il credito insinuato deve essere considerato chirografario in ragione della previsione del successivo comma 4 della medesima disposizione.(Cass 11656/16).
Il ricorso va quindi respinto . Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, sussistono i requisiti per l’applicazione del doppio contributo.