CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 febbraio 2018, n. 2907
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per revocazione – Nesso causale tra errore di fatto e decisione – Carattere logico-giuridico – Essenzialità e decisività dell’errore revocatorio
Fatti di causa
1. La Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno propose ricorso per la revocazione della sentenza della Commissione regionale tributaria della Toscana n. 76/19/2009, che, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, aveva escluso l’applicabilità dell’aliquota ridotta all’imponibile IRPEG per il periodo d’imposta 1996/1997 nei confronti degli enti conferenti derivati dallo scorporo delle aziende bancarie – preposti dalla legge a possedere obbligatoriamente ed amministrare la partecipazione di controllo nella società bancaria in cui hanno conferito l’azienda – non perseguenti in via esclusiva, in concreto, scopi culturali.
2. La ricorrente riteneva che la sentenza fosse incorsa in errore rilevante ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ. laddove era stato ritenuto che l’Amministrazione Finanziaria avesse proceduto ad una rituale rettifica della dichiarazione presentata dalla Fondazione mentre il giudizio aveva preso origine dall’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi a seguito della richiesta di rimborso.
4. La Commissione regionale tributaria con la pronuncia ora impugnata ha ritenuto che, nonostante fosse errata l’affermazione che il ricorso della Fondazione contenesse l’impugnazione di un avviso di accertamento, l’intero sviluppo della motivazione dimostrava che la Commissione tributaria regionale avesse piena consapevolezza che oggetto del ricorso fosse l’impugnazione del silenzio- rifiuto.
5. La Fondazione ricorre avverso tale sentenza n. 150/23/11 sulla base di un motivo illustrato da memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, la Fondazione Cassa di risparmi di Livorno denuncia la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. che viene ravvisato nella circostanza, ritenuta decisiva, che il giudice dell’appello aveva supposto l’avvenuta, valida contestazione del credito d’imposta nei confronti della Fondazione e ciò pur avendo l’Ufficio sempre ammesso di non aver mai notificato alla Fondazione alcun atto di disconoscimento del credito a causa della pretesa inesistenza di un preciso obbligo in tal senso. Ciò, ad avviso della ricorrente, non può essere giustificato quale mero errore materiale, come ritenuto dalla sentenza ora impugnata.
2. Il motivo è infondato. Questa Corte di cassazione (Cassazione n. 6038 del 29/03/2016) ha affermato il principio che va qui ribadito secondo cui, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica.
3. Inoltre, (Cass. Sez. L, sentenza n. 24334 del 14/11/2014), l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma deve anche avere carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione.
4. Il giudizio di decisività ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25376 del 29/11/2006) dell’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione costituisce, poi, un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione, non inficiata da vizi logici e da errori di diritto.
5. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha dato atto dell’erroneo riferimento all’impugnazione di un avviso di accertamento ma ha, al contempo, ritenuto che per i contenuti della motivazione, riferiti alla diversa fattispecie del silenzio rifiuto ( effettivo oggetto del giudizio), in nessun modo l’errore avesse avuto incidenza causale sulla decisione della causa. Tale valutazione concreta e fattuale costituisce giudizio congruo e privo di vizi logici per cui non è possibile sottoporlo a censura in sede di legittimità.
6. Il ricorso va, quindi, rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della contro ricorrente, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
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