CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 luglio 2017, n. 16826
Tributi – ICI – Area edificabile – Delibera comunale – Aumento valore al metro quadrato
Esposizione dei fatti di causa
1. La società A.C. s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Cernusco sul Naviglio relativi all’Ici per gli anni 2006, 2007 e 2008 relativamente ad un’area edificabile di sua proprietà di cui il Comune aveva accertato il maggior valore ai fini dell’imposta. La commissione tributaria provinciale di Milano rigettava i ricorsi con sentenze che, previa riunione dei ricorsi, erano confermate dalla commissione tributaria regionale della Lombardia.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società A.C. s.r.l. affidato ad un motivo illustrato con memoria. Resiste il Comune di Cernusco sul Naviglio con controricorso pure illustrato con memoria.
3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 5 del decreto legislativo 504/1992. Sostiene che il Comune ha elevato il valore dell’area edificabile ad euro 170 il metro quadrato sulla base dei valori adottati dal consiglio comunale con delibera numero 91 del 26 novembre 2003, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lett. g, del decreto legislativo 446/97, delibera con cui erano stati fissati i parametri di cui all’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 504/1992. E la CTR ha ritenuto congruo il valore così determinato senza tener conto dei costi aggiuntivi che aveva dovuto sostenere la società in quanto essa aveva dovuto cedere al Comune aree di cui aveva acquisito la cubatura ed altre aree adibite a sede stradale.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Osserva la Corte che il motivo di ricorso è inammissibile. Invero la ricorrente denuncia sotto il profilo della violazione di legge un accertamento in fatto che avrebbe potuto essere denunciato, al più, sotto il profilo del vizio di motivazione. Peraltro l’argomento addotto appare comunque irrilevante poiché la base imponibile dell’Ici è costituita dal valore venale dell’area di talché non possono assumere rilievo i costi che a vario titolo sono stati sostenuti per l’acquisizione dell’area stessa.
2. Il ricorso va, dunque, respinto e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
3. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Dichiara rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Cernusco sul Naviglio le spese processuali che liquida in euro 7.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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