CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 luglio 2017, n. 16837
Cessazione dall’attività professionale – Richiesta dei contributi – Omessa comunicazione alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1400/2009 resa nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, ha accolto in parte l’appello proposto da A.T. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione alla cartella esattoriale, notificata il 25 febbraio 2004, avente ad oggetto il pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi, sanzioni ed interessi per gli anni compresi tra il 1997 ed il 2001. Il Tribunale si era pronunciato a seguito di riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Lecco, adito con ricorso ai sensi dell’art. 22 bis I. n. 689/1981 depositato il 5 aprile 2004.
Con atto depositato il 3 maggio 2004, A.T. aveva qualificato l’azione già proposta come opposizione regolata dal d.lg. n. 46/1999 ma il Tribunale di Roma ritenne tardiva tale qualificazione.
La Corte territoriale ha, invece, qualificato come opposizione a cartella ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 l’opposizione del T. e l’ha ritenuta tempestiva, rispetto alla data di notifica della cartella del 25 febbraio 2004; nel merito ha ritenuto che il T. avesse comunicato fin dal 1987 la cessazione dall’attività professionale, di modo che era ingiustificata la richiesta dei contributi; erano, invece, legittimamente inflitte le sanzioni, aventi titolo diverso dall’omissione contributiva e cioè nella omessa comunicazione alla Cassa dell’avvenuta cessazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti con due motivi. A.T. è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 24 quinto comma del d.lgs. n. 46/1999, posto che la Corte territoriale aveva qualificato il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecco, indicato dallo stesso ricorrente come opposizione proposta ai sensi dell’art. 22 bis I. n. 689/1981 al fine di ottenere l’annullamento delle sanzioni amministrative irrogategli con la cartella, come opposizione a cartella ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 e ciò attribuendo efficacia qualificante sia alla memoria integrativa depositata dal T. il 3 maggio 2004 che al contenuto dell’atto di riassunzione presso il Tribunale di Roma, dichiarato competente dal primo Tribunale adito. Tale qualificazione violava i limiti della domanda e realizzava anche la violazione del disposto di legge che prevede il termine di decadenza di gg. 40 per esercitare l’opposizione alla cartella.
2. Con il secondo motivo la Cassa ricorrente lamenta il vizio di motivazione e la falsa applicazione della normativa di settore contenuta nella legge n. 773 del 1982, inoltre, deduce che all’epoca dei fatti contestati era in vigore la legge n. 236/1996, secondo la quale ai fini della sussistenza dei presupposti per la continuità dell’iscrizione alla Cassa geometri era sufficiente che i geometri possedessero almeno uno tra due requisiti: o il possesso della partita IVA o la fruizione di reddito professionale. Nel caso di specie il geometra T. non aveva comunicato alla Cassa la perdita della partita IVA per cui era rimasto iscritto anche durante il periodo considerato.
3. Il primo motivo è infondato. Si censura l’attività di qualificazione della domanda proposta dal T. dinanzi al Tribunale di Lecco, giacché attraverso tale attività la Corte territoriale avrebbe in concreto concesso alla parte di recuperare l’azione di opposizione a cartella ormai divenuta tardiva. L’illegittimità della qualificazione, poi, emergerebbe chiaramente dal confronto tra i contenuti dell’atto di opposizione originario (limitato alla richiesta di revoca o alla dichiarazione di inesistenza delle sanzioni amministrative) ed i contenuti dell’atto di riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma (ove si era domandata la declaratoria di inesistenza o di nullità della cartella di pagamento notificata il 25 febbraio 2004).
4. La Corte territoriale ha disatteso la censura di novità della domanda e l’eccezione consequenziale di inammissibilità dell’opposizione alla cartella ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 46/1999, rilevando che, a prescindere dall’espresso riferimento all’azione di opposizione alla cartella contenuto nella memoria integrativa, il T. già nell’atto di opposizione depositato dinanzi al Tribunale di Lecco aveva dedotto che i contributi relativi agli anni 1997,1998 e 1999 non erano dovuti perché prescritti e, comunque, instava affinché fosse sospesa l’ingiunzione nel suo complesso, in ragione dell’illegittimità dell’iscrizione alla Cassa.
5. Le ragioni addotte dalla Corte di merito sono idonee a sorreggere l’attività di qualificazione della domanda in termini di opposizione a cartella di pagamento, essendo fondate su riscontri oggettivamente presenti nell’atto e suscettibili di essere interpretate, in modo plausibile, nel senso fatto proprio dalla sentenza impugnata.
6. Questa Corte di cassazione ha affermato, in plurime occasioni, che nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere – dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato. (Cass. 8225/2004; 27428/2005).
7. Il secondo motivo è pure infondato.
8. L’art. 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificato dall’art. 1, comma 14, della legge 04 agosto 1990, n. 236, prevede che “l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria”, che “l’iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all’albo professionale”, ed ancora che “l’accertamento della sussistenza dei requisiti dell’esercizio della libera professione con carattere di continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale può periodicamente adeguarli”; lo stesso art. 8 della legge 236/90 prevedeva anche che “coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge 29.08.1990 n.r.) sono iscritti alla Cassa senza possedere il requisito dell’esercizio della libera professione con carattere di continuità, possono richiedere di proseguire nella iscrizione alla Cassa, in forma facoltativa, con lettera raccomandata da inviarsi alla stessa nel termine perentorio stabilito dal comma 6”; il comitato dei delegati sopra indicato per la formulazione dei criteri di identificazione dei requisiti della continuità professionale ha stabilito che “non possiedono i requisiti dell’esercizio della professione con carattere di continuità…gli iscritti alla Cassa alla data del 29 agosto 1990 che non possedevano entrambe le seguenti condizioni: 1) intestazione di partita IVA….2) reddito professionale di un certo importo.
Orbene, la interpretazione fornita dalla Cassa delle sopra indicate disposizioni è stata ritenuta errata da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 3911/2002 cui si intende dare continuità. Appare del tutto illogica, e assolutamente ingiustificata, l’operazione interpretativa proposta dalla Cassa, la quale sostanzialmente si affida ad un sillogismo del presente tenore: l’iscrizione obbligatoria riguarderebbe i geometri iscritti all’albo professionale e che esercitano la loro professione con carattere di continuità; non eserciterebbero la loro professione con carattere di continuità i geometri che non sono in possesso delle due condizioni della intestazione della partita IVA e del reddito professionale o volume di affari non inferiori a determinati importi, i quali, invece, se già iscritti alla Cassa, possono avanzare istanza di continuazione con lettera raccomandata; la sola esistenza di una delle due condizioni sopra indicate comporta la continuità della libera professione e quindi autorizzerebbe la Cassa a richiedere il contributo per la obbligatoria iscrizione del geometra; il T. aveva una partita IVA intestata, e dunque, nonostante la mancanza della domanda ed a prescindere dall’effettivo esercizio della professione libera, era obbligato alla iscrizione.
10. L’evidente contraddizione emerge proprio nell’argomentazione a contrario della Cassa allorché fa scaturire, dalla previsione legislativa della insussistenza dell’esercizio della libera professione con carattere di continuità se non in presenza di entrambe le condizioni, la contraria previsione che, invece, sarebbe sufficiente una sola di dette condizioni per la sussistenza dell’esercizio della libera professione con carattere di continuità.
11. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Nulla deve disporsi per la regolamentazione delle spese del presente giudizio giacché il T. non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.
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