Tributi – Irpef – Avviso di accertamento della maggiore imposta – Applicazione dei parametri presuntivi di reddito
Ritenuto in fatto
G.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, n. 49/14/09 dep. 17.7.2009, che, nella controversia originata da ricorso contro avviso di accertamento della maggiore imposta a titolo di Irpef per l’anno 1999, determinata in applicazione dei parametri presuntivi di reddito di cui alla L. 549/95, ha accolto l’appello dell’Ufficio in riforma della sentenza di primo grado.
In particolare la CTR ha ritenuto assolto l’obbligo del contraddittorio preventivo, avendo il G. avanzato una proposta di accertamento con adesione, quantificata dall’Ufficio e sottoscritta dal contribuente, il quale aveva poi comunicato di non potere effettuare il versamento per gravi motivi finanziari; da cui la notifica dell’avviso di accertamento contenente la rettifica dei valori concordati nell’atto non andato a buon fine. Il previo contraddittorio, attraverso l’esame della documentazione fornita, avrebbe dimostrato “una certa capacità contributiva” del G., in considerazione dell’attività svolta (elettricista) e “dell’assunzione di un mutuo di venti milioni di lire che presuppone pur sempre una disponibilità economica per far fronte al pagamento delle varie rate.”
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso siccome inammissibile e infondato.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo del ricorso il contribuente deduce violazione di legge (dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. 600/73, nonché dell’art. 3 comma 181 I. 549/95), dolendosi dell’acritico riferimento nella sentenza impugnata all’espletato contraddittorio e del mancato esame delle eccezioni sollevate nel corso del giudizio.
Denunzia la novità della domanda inerente all’accensione del mutuo, introdotta solo in appello.
2. Il motivo è infondato e va respinto.
3. Non sussiste la dedotta violazione di legge, avendo la CTR correttamente applicato i principi in materia di parametri o studi di settore (di cui all’art. 3, commi 181 e 187, della I. n. 549 del 1995), che rappresentano la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, che integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 (ex multis Cass. n. 3415 del 20/02/2015), che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente.
Nel caso di specie non è contestato che il contraddittorio si sia svolto e che l’Amministrazione abbia esaminato la documentazione prodotta dal contribuente (come espressamente affermato nella sentenza impugnata), il quale peraltro aveva proposto un accertamento con adesione nel quale era contenuta esplicita richiesta di accertamento con richiesta di applicazione degli studi di settore con relativo conteggio.
Incombe infatti sul contribuente, nella fase amministrativa e contenziosa, l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato (fra le altre Cass. n. 14288 del 13/07/2016). Tale prova non è stata fornita: del tutto generiche, infatti, e prive di autosufficienza sono le doglianze sul mancato esame da parte della CTR delle eccezioni del contribuente e sulla novità della domanda relativa all’assunzione del mutuo quale elemento di disponibilità economica. E pertanto il ricorso va respinto.
4. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, in ragione della non univocità della giurisprudenza all’epoca della proposizione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.